[A cura di: Confappi] L’Agenzia delle Entrate ha risposto a un utente che nel 2017 ha acquistato un sistema di accumulo collegato ad un impianto fotovoltaico, precedentemente installato presso la propria abitazione e per il quale non ha mai fruito della detrazione Irpef. Il sistema di accumulo – precisa l’utente – è installato a uso personale e l’energia accumulata non sarà commercializzata. L’utente chiede se sia possibile potere usufruire della detrazione d’imposta prevista per gli interventi finalizzati al risparmio energetico.
Il decreto legge n. 83 del 2012 ha fissato la misura della detrazione al 50% calcolabile su una spesa massima pari a 96.000 euro. La circolare del 27 aprile 2018, n. 7 dell’Agenzia delle Entrate ha ribadito che “danno diritto al beneficio di cui trattasi anche le spese sostenute per l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica (…). Per usufruire della detrazione è comunque necessario che l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, ecc.) e, quindi, che lo stesso sia posto direttamente a servizio dell’abitazione”.
Riguardo al caso specifico, l’Agenzia ha osservato come “un sistema di accumulo ha la funzione di immagazzinare l’energia prodotta in esubero dall’impianto fotovoltaico e di rilasciarla nel momento in cui lo stesso impianto non riesce a sopperire alle esigenze energetiche dell’abitazione (come, ad esempio, durante al notte oppure nei casi in cui il consumo è maggiore rispetto alla produzione da impianto fotovoltaico) consentendo di aumentare la capacità di autoconsumo dell’impianto fotovoltaico con benefici di tipo economico (evitare il riacquisto dalla rete di energia precedentemente venduta) ed energetico (ridurre le dispersioni collegate alla trasmissione di energia)”.
Nonostante l’installazione di un sistema di accumulo non possa ritenersi di per sé un intervento finalizzato a conseguire un risparmio energetico, come chiarito dalla circolare del 27 aprile 2018, n. 7, la detrazione fiscale è consentita esclusivamente nel caso in cui l’installazione del sistema di accumulo sia contestuale o successiva a quella dell’impianto fotovoltaico configurandosi, in dette ipotesi, come un elemento funzionalmente collegato allo stesso ed in grado di migliorarne le potenzialità. In ogni caso il limite di spesa ammesso alla detrazione (attualmente pari a euro 96.000) rimane unico e riguarda sia l’impianto fotovoltaico che il sistema di accumulo. Resta fermo che, ai fini della fruizione della detrazione in esame, l’istante dovrà rispettare tutti i requisiti e le condizioni previste dalla normativa di riferimento.