A cura di: Avv. Giuseppina Maria Rosaria Sgrò
L’art. 4 ter del decreto di conversione del Sostegni bis in corso di approvazione dispone che per l’anno 2021 sono esenti dall’imposta Imu i locatori di immobili ad uso abitativo che hanno ottenuto in proprio favore una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, esecuzione sospesa fino al 30 giugno 2021.
Sono esenti dall’imposta in questione anche le persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto a proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità dopo il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.
I proprietari che hanno già versato la prima rata di acconto entro la data del 16 giugno 2021 potranno ottenere il rimborso con le modalità che verranno stabilite entro 30 giorni dalla legge di conversione.
Il blocco delle procedure di sfratto che il decreto Milleproroghe aveva prorogato alla data del 30 giugno 2021, è stato ulteriormente esteso dal decreto Sostegni 1 al 30 settembre e al 31 dicembre 2021, in base alla data del rilascio.
Più nello specifico, il decreto Sostegni 1 D.L. 41/2021, convertito in L. n. 69 in vigore dal 22 maggio 2021, all’art. 40 quater ha previsto un’ulteriore proroga per gli sfratti che sarebbero dovuti scadere il 30 giugno 2021, sancendo una doppia proroga differenziata in base alla data del provvedimento di rilascio:
L’intento della norma è quello di soddisfare le richieste dei proprietari che fino a questo momento hanno subito il blocco senza avere ricevuto alcun aiuto dallo Stato e si aggiunge all’altra recente disposizione che permette di non pagare le imposte sui canoni non riscossi.