Mancano ormai pochi giorni alla scadenza di lunedì 16 dicembre per il versamento di IMU e TASI. In generale, le due voci di imposta non riguarderanno l’abitazione principale (a meno che non si tratti di immobile di lusso – categoria catastale A1, A8, A9), ma le seconde case.
Di seguito alcune delle principali fattispecie che il contribuente si troverà ad affrontare:
Anche le parti comuni del condominio (individuate dall’articolo 1117 C.C.) che presentino autonoma rendita catastale sono soggette al pagamento di IMU e TASI. Un classico esempio è l’alloggio adibito al servizio di portineria di proprietà del condominio. Ma non solo: si pensi, ad esempio ai locali impiegati per il ricovero degli attrezzi, piuttosto che al sottotetto condominiale.
Secondo quanto previsto dalla legge in vigore (art. 13, comma 4 del Dlgs 201/2011, convertito nella L. 214 del 22 dicembre 2011) il valore catastale si ottiene calcolando l’ammontare delle rendite dei fabbricati iscritti al catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%. Tale risultato dovrà poi essere moltiplicato per il coefficiente IMU e TASI, variabile da 55 a 160 a seconda della categoria catastale di appartenenza dell’unità. Infine, dovrà essere applicata l’aliquota stabilita dal Comune nel quale è situato l’immobile.
È bene ricordare che la somma delle aliquote IMU e TASI per il complesso degli immobili non dovrà superare il 10,6 per mille, vale a dire l’aliquota massima consentita dalla legge statale del 31 dicembre 2013 (6 per mille, nel caso di abitazione principale classificata nelle categorie A1, A8 e A9).
Fatte salve le premesse di cui sopra, la domanda è: chi deve effettuare materialmente il pagamento in caso di unità immobiliare iscritta tra le parti comuni condominiali?
Il versamento di queste imposte andrebbe imputato ai condòmini. Tuttavia, l’articolo 9, comma 1 del Dlgs 23/2011 precisa che, non trattandosi di beni di proprietà dei singoli ma bensì del condominio, le parti comuni con autonoma rendita catastale non possono essere considerate come pertinenze dell’abitazione principale del singolo condomino. Di conseguenza, il versamento delle imposte IMU e TASI su tutte le parti comuni e la relativa presentazione della dichiarazione sono oneri che spettano all’amministratore di condominio, il quale è tenuto a recuperare le somme direttamente dai comproprietari, ripartendo la spesa tra essi seguendo il criterio dei millesimi di proprietà oppure, in deroga, in parti uguali, a seconda di quanto previsto dal regolamento di condominio o da specifica delibera dell’assemblea assunta con le maggioranze del caso.
Una delle grandi novità in materia riguarda la dichiarazione IMU, prevista dal D.L. 34/2019 c.d. “Decreto crescita”. La scadenza della presentazione passa dal 30 giugno al 31 dicembre già dal 2019. I casi in cui vi è obbligo di presentare la Dichiarazione IMU, possono essere:
Inoltre non risulta più obbligatoria la presentazione nei casi di immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado, per cui è possibile usufruire della riduzione del 50% della base imponibile IMU in presenza dei requisiti previsti dall’art 13, comma 3 lettera a) del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011.
Ulteriormente anche il soggetto passivo è esonerato dalla dichiarazione che attesti il possesso del requisito per ottenere l’agevolazione delle riduzioni al 75% dell’IMU sugli immobili locati a canone concordato.