[A cura di: Confappi-Fna] L’IMU è a carico del soggetto che mantenga il diritto di abitazione su di un immobile, non rilevando il fatto che vi sia altro soggetto titolare della nuda proprietà. È ciò che ha deciso la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con la sentenza n. 3312/2019, accogliendo solo parzialmente, (cioè quanto alle sanzioni), il ricorso di una contribuente individuata come “legittimo soggetto passivo Imu”, ai sensi dell’art. 9 del dlgs n. 23/2011, perché titolare del diritto di abitazione.
Nel caso di specie alla ricorrente era stato notificato un avviso di accertamento IMU (comprensivo di sanzioni), nonostante l’effettivo proprietario dell’immobile fosse per atto di compravendita, già oggetto di rogito, il figlio, il quale aveva anche assolto i tributi IMU e Tari sullo stesso.
Ha ricordato il collegio provinciale di Milano che l’articolo 9 del dlgs 23/2011 prevede – come soggetti passivi dell’imposta municipale – il proprietario di immobili «ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi».
Da tale disposizione si evince come sia tenuto al pagamento IMU il proprietario ovvero, come nel caso di specie – in mancanza di una piena proprietà – colui che è titolare di un diritto reale di godimento sul bene.
Stante il diritto di abitazione in capo alla ricorrente e la nuda proprietà in capo al figlio, altro contraente, l’obbligo IMU restava legittimamente in capo alla prima. A nulla rilevava che il diritto di abitazione non fosse stato concretamente esercitato dalla ricorrente, poiché per invocare l’esenzione dal suddetto obbligo tributario avrebbe dovuto esserci una espressa rinuncia al diritto reale fatta per atto scritto e successiva trascrizione nei registri immobiliari al fine di poterne opporre l’efficacia anche ai terzi, (ente comunale compreso).
Il fatto che poi, nel caso specifico, il nudo proprietario – pur non essendovi tenuto – avesse pagato i bollettini di pagamento IMU erroneamente inviati allo stesso dal Comune, portava i giudici a ritenere accoglibile il ricorso della madre solo sulla parte relativa alle sanzioni inflitte alla ricorrente per omesso versamento.