[A cura di: Daniela Gadani – Centro Studi Anaip – nazionale.anaip.it] La Legge di Bilancio 2020 ha cancellato la TASI accorpandola all’IMU. Si applica in tutti i comuni italiani al di fuori della regione Friuli Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano, che mantengono l’autonomia impositiva.
La nuova IMU 2020 potrà essere pagata:
La scadenza della prima rata rimane fissata per il 16 giugno 2020, infatti in nessuno dei decreti emanati si è proceduto a rinviare questa scadenza.
L’imposta deve essere pagata dai possessori di immobili, terreni aree fabbricati inserite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville, castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici).
L’imposta è dovuta anche dai condomini per gli immobili di proprietà condominiale purché accatastati (appartamento del portiere etc.).
In questo caso, l’imposta viene pagata dall’amministratore che poi addebiterà la spesa ai proprietari.
In caso di pagamento in due rate (giugno e dicembre) l’ammontare della prima rata è pari alla metà di quanto pagato di IMU e TASI nel corso del 2019; la seconda rata, invece, dovrà essere calcolata in base alle aliquote pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze entro il 28 ottobre di ogni anno.
È esentato chi detiene un solo immobile adibito ad abitazione principale (purché lo stesso rientri nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7). Sono esentate anche le pertinenze appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
Il Decreto Rilancio ha esentato gli imprenditori del settore turistico al pagamento della prima rata in acconto IMU di giugno per:
L’art. 177 del Decreto Rilancio precisa che l’esenzione vale solo per i proprietari degli immobili che risultano anche gestori dell’attività turistica.
Ogni anno ciascun comune con apposite delibere definisce in modo autonomo le aliquote IMU. Pertanto anche in considerazione dell’accorpamento della TASI all’IMU si suggerisce di effettuare verifiche per l’aggiornamento dell’aliquota da applicare ed evitare così di commettere errori.
Per l’abitazione principale di lusso l’aliquota è fissata allo 0,5 per cento e il comune può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento.
Per i fabbricati e per i terreni edificabili l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, e i comuni possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
In sostituzione della maggiorazione della TASI viene concesso ai comuni che hanno già esercitato tale facoltà di aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06 per cento sino all’1,14 per cento, a decorrere dall’anno 2020, nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019. Negli anni successivi è solo possibile ridurre la maggiorazione, mentre resta esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.
Per i fabbricati destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce), fino al 2019 soggetti solo alla TASI, è fissata un’aliquota allo 0,1 per cento fino al 2021, che i comuni possono aumentare fino allo 0,25 per cento o diminuire fino all’azzeramento, mentre dal 1° gennaio 2022 saranno esenti dall’imposta.
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota di base è lo 0,1 per cento, e il comune può
ridurla fino all’azzeramento.
Sono previste anche le seguenti riduzioni dell’imposta:
Il pagamento della nuova IMU 2020 potrà essere effettuato tramite bollettino, tramite il modello F24, oppure on line attraverso il sistema PA.