[A cura di: FiscoOggi – Agenzia delle Entrate] La detraibilità degli interessi passivi sul mutuo. Questo l’oggetto di una richiesta di chiarimenti indirizzata da un contribuente alla rubrica di posta fiscale di FiscoOggi: l’organo d’informazione dell’Agenzia delle Entrate.
Riportiamo, di seguito, il quesito ed il parere fornito da Paolo Calderone: l’esperto che cura la rubrica.
D. Sono contraente di un mutuo cointestato con la mia compagna. L’immobile acquistato è intestato a lei e a nostro figlio minore, rappresenta la nostra dimora abituale ed è la nostra residenza. Io invece ho la nuda proprietà di un’altra casa. Volevo sapere, dato che nel frattempo lei ha perso l’impiego e non può detrarre più gli interessi passivi per incapienza, se posso farlo io ed eventualmente in che misura.
R. Una delle condizioni indispensabili per poter usufruire della detrazione degli interessi passivi per l’acquisto dell’abitazione principale è quella di essere contemporaneamente intestatario del mutuo e proprietario dell’unità immobiliare.
In assenza di questo requisito congiunto di “acquirente e mutuatario”, la detrazione non può essere riconosciuta, a meno che non si tratti di mutuo stipulato prima del 1991 per il quale è previsto che l’agevolazione spetti anche ai contribuenti non titolari di redditi di fabbricati.