Lavori condominiali alla prova del quadro AC dell’amministratore
Con l’avvicinarsi della scadenza dell’invio delle dichiarazioni all’Agenzia delle Entrate, attualmente prevista per il 30 novembre 2021, si ritiene utile riepilogare i criteri per la compilazione del quadro AC del modello REDDITI e del quadro K del modello 730.
A Cura di: Antonio De Luca, Dottore Commercialista
Tali quadri devono essere utilizzati dagli amministratori di condominio negli edifici, in carica al 31 dicembre 2020, per effettuare i seguenti adempimenti:
Tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomìni, super condomìni, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto nell’anno somme superiori a euro 258,23 annui a qualsiasi titolo.
Non devono essere invece comunicati i dati relativi:
In presenza di più condomìni amministrati devono essere compilati distinti quadri per ciascun condominio. In ogni caso, tutti i quadri compilati, sia che attengano a uno o più condomìni, devono essere numerati, utilizzando il campo “mod. n.”, con un’unica numerazione progressiva.
Per comprendere meglio gli adempimenti in commento, si consideri il seguente esempio.
Si ipotizzi che nel condominio “Residenza Il Giglio” nel corso dell’anno 2020 siano stati eseguiti interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR su parti comuni dell’edificio, per i quali si beneficia della detrazione IRPEF del 50%.
I dati catastali del condominio dovranno essere indicati nelle sezioni I e II del quadro AC del modello REDDITI PF 2021.
Si supponga, inoltre, che nel corso dell’anno 2020, il condominio “Residenza Il Giglio” abbia pagato:
In questo caso, il quadro AC dovrà essere compilato:
Si ricorda, infine, che nei casi in cui l’amministratore di condominio sia esonerato dalla presentazione della propria dichiarazione dei redditi o nel caso di presentazione del mod. 730/2021, il quadro AC deve essere presentato unitamente al frontespizio del modello REDDITI PF 2021 entro il 30 novembre 2021.