L’edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio, tenuto conto della locuzione utilizzata dal legislatore riferita espressamente ai “condomìni”, e non alle “parti comuni” di edifici.
Con la risoluzione n. 78/E del 15 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate mette i paletti all’utilizzo del Superbonus 110% chiarendo che l’agevolazione fiscale non spetta “per interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio che, posseduto da un unico proprietario, non può qualificarsi come “condominio”, in mancanza della pluralità dei proprietari.”
L’Agenzia, con questa risoluzione, risponde al contribuente residente all’estero, che voleva effettuare lavori di ristruttuazione su un edificio plurifamiliare, costituito da un’unità abitativa di cui è pieno proprietario e da due unità immobiliari di cui è nudo proprietario.
Partendo da una considerazione preliminare, l’Agenzia ricorda che la detrazione in questione “riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati“, precisa inoltre – e questo è un punto fondamentale- che l’edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio, tenuto conto della locuzione utilizzata dal legislatore riferita espressamente ai “condomìni” e non alle “parti comuni” di edifici.
Come precisato dalla precedente circolare n. 24/2020, il Superbonus non spetta per interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti, anche qualora il contribuente sia nudo proprietario.
Il caso prospettato configura proprio tale ipotesi: unità immobiliari distintamente accatastate, di proprietà del solo istante. Non sarà possibile beneficiare dell’agevolazione né con riferimento alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti a servizio comune delle unità immobiliari, né con riferimento alle spese sostenute per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari, in quanto non inserite in un condominio.
In mancanza di ulteriori precisazioni al riguardo, si ritiene che, il principio espresso dall’Agenzia tale debba valere anche nel caso in cui, in relazione ad una o più unità immobiliari, il contribuente sia nudo proprietario.