[A cura di: FiscoOggi – Agenzia delle Entrate] Sollecitata da un’istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non si ha diritto alla detrazione per i canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede, anche alle condizioni più favorevoli previste dall’ultima legge di bilancio, quando il comune di residenza dello studente non rientra tra quelli montani e non può essere considerato “disagiato” (risposta 19/2018).
A proporre l’interpello è un contribuente, la cui figlia, residente a Novara, è iscritta all’università di Pavia. La ragazza, fin dall’inizio del corso di studi, ha deciso di non viaggiare come pendolare, poiché la sede universitaria può essere raggiunta da Novara con il treno solo tramite Milano o Mortara, in un’ora e quaranta minuti.
A tal proposito, il contribuente sottolinea che il comune di Novara, pur essendo ben collegato alle sedi universitarie di Torino e Milano, non lo è rispetto a Pavia e, quindi, dovrebbe essere considerato “disagiato” solo rispetto a quest’ultima, perché le altre sedi rientrerebbero comunque nel requisito dei 100 km previsto dalla norma.
Fatta questa premessa, l’interpellante chiede se, alla luce delle modifiche che hanno interessato l’agevolazione, è possibile usufruire della detrazione relativa ai canoni di locazione per studenti universitari fuori sede.
L’istante ritiene che dovrebbe essere consentito l’accesso al bonus se il beneficiario è in possesso della documentazione da cui risulta l’effettivo disagio nel raggiungere la sede universitaria. In alternativa, si potrebbe considerare, oltre al parametro della distanza in chilometri, anche quello del tempo percorso per raggiungere la sede di studio.
Nel rispondere al quesito, l’Amministrazione, innanzitutto, ricorda la normativa di riferimento. La detrazione per i canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede (prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera i-sexies, Tuir) è pari al 19%, per un importo non superiore a 2.633 euro. Per avere diritto al bonus, gli studenti devono essere iscritti a un corso di laurea presso un’università di un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 km e comunque in una provincia diversa.
La legge di bilancio 2018 ha modificato la disciplina della detrazione prevedendo che, limitatamente al 2017 e al 2018, il requisito della distanza si intende rispettato anche all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate (articolo 15 del Tuir, comma 1, lettera i-sexies.01).
La modifica, quindi, consente di beneficiare dell’agevolazione a condizioni più favorevoli nel caso in cui il comune di residenza dello studente sia situato in una zona montana o disagiata.
Secondo l’Agenzia, però, tale circostanza non ricorre nel caso concreto sottoposto alla sua attenzione poiché il comune di Novara non rientra tra quelli montani (cfr. allegato alla circolare min. Finanze n. 9 del 14 giugno 1993) e non può essere considerato ubicato in una zona “disagiata”, in quanto risultano percorribili diverse vie di comunicazione, tra le quali quelle ferroviarie e stradali, che lo collegano ad altri comuni.
La norma in esame, infatti, per la valutazione del “disagio”, non fa riferimento al comune in cui è situata la sede dell’università, ma al comune di residenza dello studente. La situazione di “disagio”, inoltre, deve essere valutata sulla base di criteri oggettivi.
Pertanto, conclude l’Agenzia, nell’ipotesi descritta dal contribuente non ricorrono le più favorevoli condizioni previste dalla ricordata modifica normativa. Di conseguenza, la detrazione non spetta.