[A cura di: FiscoOggi – Agenzia delle Entrate]
Gli intermediari e i gestori di portali telematici, trait d’union tra persone in cerca di un immobile da affittare e altre che dispongono di unitа immobiliari da locare, tenuti a effettuare la ritenuta del 21% sui corrispettivi relativi ai contratti conclusi con il loro intervento, hanno ora a disposizione il codice tributo per versarla. И il numero “1919”, istituito con la risoluzione 88/E del 5 luglio 2017.
Comincia cosм l’iter per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 4 del Dl 50/2017, in materia di locazioni brevi, cioи “i contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attivitа d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attivitа di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online”: gli affitti turistici.
LA NORMATIVA
In sintesi, la norma, ai commi 2 e 5, prevede che i soggetti destinatari (residenti e non residenti, questi ultimi tramite la stabile organizzazione o il rappresentante fiscale in Italia), nel caso in cui incassino i canoni o i corrispettivi pattuiti nei contratti d’affitto, di sublocazione o di comodato, agiscano come sostituti d’imposta ed effettuino la stessa ritenuta della cedolare secca, vale a dire il 21% dell’ammontare del canone o del corrispettivo, al momento del pagamento al beneficiario. Tale ritenuta va poi versata all’erario tramite F24. Se non и stata esercitata l’opzione per l’applicazione del regime della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.
Ciт detto, ecco il codice tributo, con la relativa specifica, che gli intermediari dovranno riportare nel modello di pagamento unificato: “1919” (“Ritenuta operata all’atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve – articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50”).
IL MODELLO F24
Nell’F24 trova posto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, evidenziando negli appositi campi il mese e l’anno di riferimento. Nell’ipotesi in cui la ritenuta sia versata dal rappresentante fiscale di un operatore estero, va presa in considerazione la sezione “Contribuente”. In tal caso, diventa necessario indicare il codice fiscale del rappresentato, intestatario della delega, mentre il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” accoglie quello del rappresentante, intestatario del conto di addebito, insieme al codice “72” (da riportare nello spazio “codice identificativo”). Inoltre, se si versa piщ del dovuto, и possibile recuperare in compensazione l’eccedenza dai successivi pagamenti relativi allo stesso anno con il codice tributo “1628” (risoluzione 13/2015). Va, invece, utilizzato il “6782” (risoluzione 9/2005) in caso di compensazione da versamenti dell’anno seguente.