[A cura di: Agenzia delle Entrate] Rinvio della scadenza per la comunicazione telematica al Fisco dei dati riguardanti i contratti degli affitti brevi conclusi nel 2017. Lo prevede il il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (che riportiamo integralmente sotto), emanato d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che proroga al 20 agosto prossimo il termine per l’invio delle informazioni.
In questo modo i soggetti interessati avranno più tempo per comunicare i dati relativi ai contratti conclusi per il loro tramite, ovvero il nome, cognome e codice fiscale del locatore, la durata del contratto, l’importo del corrispettivo lordo e l’indirizzo dell’immobile.
I soggetti che devono comunicare queste informazioni sono quelli che esercitano attività di intermediazione immobiliare, compresi quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
Termini di trasmissione dei dati relativi ai contratti di cui all’articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Il direttore dell’Agenzia, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dispone:
I soggetti tenuti all’adempimento di cui all’articolo 4, commi 4 e 5-bis, del decretolegge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, effettuano la comunicazione dei dati relativi all’anno 2017 con le modalità previste dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 luglio 2017, n. 132395, entro il 20 agosto 2018.
L’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dispone che i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati dei contratti conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati. L’articolo 4, comma 6, del citato decreto-legge prevede, altresì, che con provvedimento del Direttore delle Agenzia delle entrate, siano stabilite le disposizioni di attuazione, tra l’altro, relative alla trasmissione dei dati da parte dell’intermediario.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 luglio 2017 n. 132395 sono state adottate le disposizioni di attuazione dell’articolo 4 del citato decreto-legge n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 2017. In particolare, il punto 3.2 del citato provvedimento prevede che i dati dei contratti conclusi siano trasmessi dai soggetti obbligati attraverso i servizi dell’Agenzia delle entrate, in conformità alle specifiche tecniche da pubblicare sul sito internet dell’Agenzia stessa. La pubblicazione di tali specifiche tecniche sul sito internet dell’Agenzia delle entrate è avvenuta il 12 giugno 2018 e, pertanto, per consentire ai soggetti tenuti all’obbligo di comunicazione di usufruire di un congruo termine per l’effettuazione dell’adempimento, esclusivamente per i dati dei contratti conclusi nel 2017, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (nota prot. n. 156656/2018 del 19 giugno 2018), il termine per la trasmissione dei dati è prorogato ai sensi dell’articolo 19-octies, commi 4 e 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito con modificazioni dalle legge 4 dicembre 2017, n. 172. Il comma 5 del citato articolo 19-octies prevede che , per garantire un termine congruo, la proroga dei termini per l’adempimento di obblighi dichiarativi e comunicativi non possa essere superiore a sessanta giorni. Considerato che il sessantesimo giorno successivo al 12 giugno 2018 cade il giorno 11 agosto 2018 e tenuto conto che tale scadenza cadrebbe nel periodo compreso tra i1 1° e il 20 agosto, il termine viene fissato al 20 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37, comma 11-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, inserito dall’articolo 3-quater del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
b) Normativa di riferimento:
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.