Locazioni, lavori condominiali, detrazioni fiscali. Sono questi i temi oggetto degli ultimi quesiti indirizzati dai contribuenti alla rubrica di consulenza fiscale di FiscoOggi: l’organo ufficiale d’informazione dell’Agenzia delle Entrate.
Di seguito le domande e i pareri espressi dall’esperto, Paolo Calderone.
D. Non ho bene capito se posso detrarre le spese dell’affitto di mia figlia, studente universitaria fuori sede, se l’università si trova a meno di 100 km dalla residenza ma fuori provincia/regione.
R. Per usufruire della detrazione sui canoni di locazione pagati da universitari fuori sede è attualmente necessario che l’università si trovi in un Comune diverso da quello di residenza dello studente, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa.
Solo per i periodi d’imposta 2017 e 2018, e unicamente per gli studenti residenti in zone montane o disagiate, il requisito della distanza è stato ridotto a 50 chilometri e considerato rispettato anche per l’università situata all’interno della stessa provincia.
Si ricorda che la detrazione si calcola su un importo massimo di 2.633 euro e spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.
D. Chiedo delucidazioni in merito alla cessione della detrazione fiscale per lavori presso condomini rientranti nella categoria ecobonus 50% (sostituzione caldaia, senza termoregolazione evoluta, in quanto non ritenuta valida dall’Enea). Il quesito è il seguente: la cessione del credito (non quindi lo sconto) è rimasta in vigore?
R. Sì, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica è sempre possibile cedere un credito pari alla detrazione spettante.
La cessione può essere disposta in favore dei fornitori che hanno effettuato gli interventi o di altri soggetti privati. Solo i condòmini che nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovano nella cosiddetta “no tax area” (i cosiddetti incapienti) possono cedere il credito anche a istituti di credito e intermediari finanziari.
È invece esclusa, per tutti, la cessione in favore delle amministrazioni pubbliche.
Regole e modalità per cedere il credito sono state definite con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017.
D. Chiedo chiarimenti su modalità e adempimenti necessari per ottenere le agevolazioni previste per il bonus facciate.
R. I primi chiarimenti sul bonus facciate sono arrivati con la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 2/2020, che illustra tutte le regole e gli adempimenti da osservare per usufruire dell’agevolazione fiscale introdotta dalla legge di bilancio 2020.
Anzitutto, vi è l’obbligo per le persone fisiche non titolari di reddito di impresa di effettuare il pagamento con bonifico bancario o postale, utilizzando la stessa tipologia di bonifico predisposto da banche e Poste Spa per il pagamento delle spese che danno diritto alla detrazione per il recupero del patrimonio edilizio o per la riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus).
Tra gli altri principali adempimenti:
Occorre poi conservare una serie di documenti inerenti gli interventi realizzati: fatture, ricevute del bonifico, abilitazioni amministrative, delibera assembleare e tabella millesimale per i lavori condominiali, asseverazione di un tecnico abilitato e attestazione di prestazione energetica (Ape) per gli interventi per i quali va fatta comunicazione all’Enea.
Per maggiori informazioni e approfondimenti si consiglia di consultare la citata circolare dall’Agenzia delle entrate e la guida pubblicata nella sezione l’Agenzia informa del suo sito web.