[A cura di: Anacam – www.anacam.it] Fornire indicazioni sull’applicazione delle aliquote Iva agli ascensori. È questo lo scopo con cui Anacam (Associazione nazionale delle imprese di costruzione e manutenzione ascensori) ha realizzato un approfondimento che fotografa il quadro attuale, attraverso quattro tabelle riepilogative di tutte le possibili fattispecie, tenendo conto non solo della normativa vigente ma anche dei vari pronunciamenti dell’Agenzia delle entrate in risposta alle numerose istanze di interpello e di consulenza giuridica presentate da contribuenti e associazioni, tra cui la stessa Anacam.
Alle diverse operazioni relative agli ascensori – quali installazione, manutenzione, assistenza, etc. – si applicano aliquote Iva diverse in funzione:
In merito alla normativa Iva applicabile alle diverse fattispecie, l’Agenzia delle entrate ha avuto l’occasione di pronunciarsi rispondendo a numerose istanze di interpello e di consulenza giuridica presentate da contribuenti e associazioni, tra cui la stessa Anacam.
Per dare indicazioni utili per la corretta applicazione delle aliquote Iva nel settore degli ascensori, in linea con l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle entrate nei suoi atti di prassi, si è cercato di riepilogare tutte le possibili fattispecie in quattro diverse tabelle. Ciascuna tabella è accompagnata da indicazioni specifiche e commenti.
Si tenga presente che, ad ogni buon conto, quanto riportato nelle tabelle è solo un nostro sunto delle interpretazioni dell’Agenzia che, nel corso del tempo, hanno peraltro conosciuto una certa evoluzione: le tabelle, pertanto, non hanno alcun valore ufficiale.
Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti sugli ascensori installati in edifici a prevalente destinazione abitativa usufruiscono dell’aliquota agevolata del 10% (art.7, comma 1, lett. b) della legge 488 del 23 dicembre 1999).
Rientrano in tale categoria:
Anche l’installazione di un nuovo ascensore in un edificio esistente sconta l’aliquota agevolata del 10%, in quanto intervento di manutenzione straordinaria come definita nel TU dell’edilizia (d.P.R. 380/01); in tal caso, però, essendo l’ascensore un “bene significativo” occorre indicare in fattura il costo del bene stesso separatamente dalla prestazione di servizi, e l’aliquota agevolata si applica al bene significativo soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore del bene stesso.
Però, quando l’ascensore è installato nell’ambito di un appalto direttamente finalizzato all’abbattimento o all’eliminazione delle barriere architettoniche, allora è possibile applicare all’intero corrispettivo l’aliquota agevolata del 4%, come chiarito nella risposta dell’Agenzia delle entrate all’istanza di consulenza giuridica n. 18 del 24 luglio 2019.
In una successiva risposta all’interpello di un contribuente, l’Agenzia ha precisato che l’applicazione dell’aliquota del 4% è possibile a condizione che l’ascensore sia conforme ai requisiti tecnici del D.M. 236/89. Anche se la risposta a un interpello ha una portata più limitata rispetto alla consulenza giuridica, e nonostante quest’ultima precisazione non appaia del tutto condivisibile, anche in considerazione del fatto che le specifiche tecniche del D.M. 236/89 sono ormai superate dalla normativa UE oggi applicabile, Anacam suggerisce di adottare un approccio prudenziale e applicare l’aliquota del 4% ai soli impianti conformi al D.M. 236/89, in attesa di ulteriori auspicabili chiarimenti interpretativi.
L’aliquota del 4% si applica anche al rifacimento o ammodernamento dell’ascensore per adeguarlo alle esigenze dei soggetti che versano in condizioni di disabilità motoria e sensoriale.
Alle altre prestazioni di servizi non direttamente riconducibili all’ambito della manutenzione, si applica l’aliquota Iva ordinaria.
Inoltre, tali prestazioni – quali ad esempio la disponibilità h24 del personale di soccorso e la gestione delle schede Sim nei telefoni degli ascensori – sono fuori dal campo di applicazione della ritenuta d’acconto del 4% di cui all’articolo 25-ter, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 (cfr. il quesito 4 della richiamata risposta n. 18/2019).
Per gli edifici in condominio non destinati in prevalenza ad uso abitativo non è possibile applicare l’aliquota agevolata del 10%.
Ove ne ricorrano le condizioni, è invece possibile applicare l’aliquota agevolata del 4%.
Agli interventi sulle singole unità immobiliari residenziali si applicano gli stessi criteri applicabili agli ascensori installati nei condomini a prevalente destinazione abitativa, per quanto riguarda le aliquote Iva.
Le uniche differenze riguardano aspetti diversi dalle aliquote Iva, e cioè:
Gli interventi di installazione di impianti e di manutenzione eseguiti su immobili di proprietà di soggetti passivi Iva, indipendentemente dalla destinazione d’uso degli immobili stessi, sono soggetti all’inversione contabile (reverse charge) ai sensi dell’art. 17 comma 6, lettera a-ter del d.P.R. 633/72.
Di conseguenza, tutte le relative fatture recheranno il riferimento alla suddetta norma e non indicheranno l’Iva applicabile in quanto l’obbligo del versamento dell’imposta sarà a carico del committente.
Non sono soggette a reverse charge tutte le prestazioni che, come indicato dall’Agenzia delle Entrate nella richiamata risposta all’istanza di consulenza giuridica n. 18/2019, non rientrano nell’ambito stretto della manutenzione.