[A cura di: FiscoOggi – Agenzia delle Entrate] Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre, il decreto 20 dicembre 2017 del ministero dell’Economia e delle Finanze, con la consueta tabella annuale dei coefficienti per il calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni ai fini delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni, aggiornati con l’adeguamento al saggio di interesse legale in vigore dal 1° gennaio. I nuovi valori si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni aperte e alle donazioni fatte, a partire dal primo giorno del nuovo anno.
Sancito con il decreto 13 dicembre 2017 del Mef, l’aumento del tasso legale di interesse, che sale dallo 0,1% dell’anno scorso, allo 0,3% valido per il 2018, sono stati aggiornati anche i moltiplicatori per calcolare i nuovi valori di usufrutti, rendite e vitalizi, come prevede l’articolo 3, comma 164, legge 662/1996. I numeri si rendono necessari per calcolare le imposte, ad esempio, quando si acquista la nuda proprietà di un immobile, lasciando ad altri (l’alienante) il diritto di usufrutto sullo stesso, per la durata della vita di quest’ultimo. In questo caso, l’imponibile è dato dalla differenza tra il valore della piena proprietà e il valore dell’usufrutto (articolo 48, Dpr 131/1986).
Il calcolo si effettua moltiplicando la rendita annua dell’immobile (cioè, il valore della piena proprietà) moltiplicato per il tasso di interesse legale dello 0,3% e per il coefficiente corrispondente all’età dell’usufruttuario, come nell’esempio che segue:
Il decreto, inoltre, fissa il multiplo da utilizzare nella determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite e pensioni in 333,33 volte l’annualità.