[A cura di: Ivano Cosimo Epifani – FiscoOggi, Agenzia delle Entrate] La Corte di Cassazione con la sentenza n. 41704 del 26 settembre 2018 ha dichiarato inammissibile il ricorso di un contribuente confermando la condanna per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, in quanto, a seguito del ricevimento di tre avvisi di accertamento, lo stesso, dopo circa un mese, costitutiva un fondo patrimoniale al quale attribuiva la nuda proprietà di due immobili, rendendo di fatto difficoltosa la riscossione delle imposte.
Detto comportamento, ad avviso dei supremi giudici, ha configurato il reato di cui all’articolo 11 del Dlgs 74/2000. La Cassazione ha richiamato altre pronunce in tema di fondo patrimoniale, precisando che “la costituzione di un fondo patrimoniale è stata considerata condotta che può concretizzare il delitto di cui all’art. 11 quando consenta al contribuente di sottrarre, in tutto o in parte, le garanzie patrimoniali alla riscossione coattiva del debito tributario”.
Un imprenditore individuale è stato raggiunto dalla notifica di tre avvisi di accertamento il 29 dicembre 2009; circa un mese dopo, il 26 gennaio 2010, ha costituito un fondo patrimoniale, al quale veniva conferita la nuda proprietà di due immobili. Secondo la tesi difensiva, una tale condotta non determinava il reato di sottrazione fraudolenta in quanto il fondo patrimoniale non sarebbe un atto idoneo a impedire la procedura di riscossione coattiva; inoltre, l’intento di creare un fondo patrimoniale ove conferire i suddetti beni nasceva mesi prima, a detta dell’imputato, in virtù della nascita di un figlio.
La Corte ha respinto la tesi difensiva, confermando in toto la sentenza di secondo grado, in quanto il comportamento tenuto dall’imprenditore ha di fatto ostacolato la riscossione poiché mirato a sottrarre in tutto o in parte le garanzie patrimoniali attraverso il conferimento della nuda proprietà dei beni immobili nel fondo patrimoniale.
Secondo i giudici supremi, “deve rilevarsi che il conferimento della sola nuda proprietà di un immobile di fatto limita notevolmente l’utilità dello stesso conferimento perché i frutti del bene immobile non possono essere impiegati per i bisogni della famiglia, spettando all’usufruttuario. Dunque, il conferimento della sola nuda proprietà è di per se un indice dello scopo fraudolento dell’operazione, posto che alcun concreto vantaggio immediato ne riceve il fondo patrimoniale”.
Altro punto particolarmente interessante riguarda la possibilità di espropriare i beni conferiti in fondo patrimoniale. Sul punto, la Corte di cassazione stabilisce che “in sostanza, l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi, compresa l’iscrizione di ipoteca, può avvenire solo se il creditore agisce con la consapevolezza che il debito era stato contratto per i bisogni della famiglia”. Al riguardo, viene confermato l’operato e il ragionamento della Corte di appello di Firenze in merito al fatto che “la costituzione del fondo patrimoniale mediante il conferimento della nuda proprietà dei due immobili ha reso più difficile il recupero del credito. Ha rilevato la Corte di appello di Firenze, in punto di diritto, che il fondo patrimoniale non è sempre aggredibile dall’erario in quanto il debitore può dimostrare in sede di opposizione che il debito tributario sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.
La Cassazione ha concluso avallando l’operato dei giudici territoriali in merito alla confisca degli immobili in questione.
Con la sentenza in commento, la suprema Corte affronta il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte commesso mediante il conferimento della nuda proprietà di beni immobili in un fondo patrimoniale.
Il fondo patrimoniale consiste in un vincolo posto su di un complesso di beni determinati a far fronte ai bisogni della famiglia (diritti di mantenimento, di assistenza e di contribuzione). I soggetti che per legge possono ricorrere all’istituzione di questo vincolo sono solamente i coniugi (ciascuno o entrambi), per atto pubblico, oppure una terza persona, in tal caso anche per testamento.
Nel caso di specie, l’imputato ha dichiarato che la costituzione del fondo patrimoniale non aveva l’intento illecito di cui all’articolo 11 del Dlgs 74/2000, bensì la tutela della famiglia a seguito della nascita del figlio. Inoltre, l’imputato ha precisato che la costituzione di un fondo patrimoniale non è un atto “idoneo a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva“, in quanto i beni facenti parte del vincolo di destinazione sono espropriabili per debiti tributari.
La Cassazione non ha riconosciuto le doglianze del contribuente, ritenendo quindi che il conferimento di beni nel fondo patrimoniale concretizza il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ex articolo 11 del Dlgs 74/2000. La Corte ha sottolineato che il conferimento della sola nuda proprietà è di per sé un indice dello scopo fraudolento dell’operazione, posto che alcun concreto vantaggio immediato ne riceve il fondo patrimoniale. Infatti, il contribuente ha tenuto per sé l’usufrutto sugli immobili conferiti, fattispecie che contrasta con lo scopo assistenzialistico disposto dall’articolo 168, comma 2, cc (i frutti del fondo possono essere utilizzati solo per i bisogni della famiglia).
Inoltre, i beni facenti parte del fondo patrimoniale possono essere oggetto di azione esecutiva solo per debiti contratti nell’interesse della famiglia. In particolare, i creditori dei coniugi non possono soddisfarsi su tali beni per debiti contratti per scopi estranei alla famiglia. È evidente, quindi, l’ostacolo alla riscossione, in quanto è palese che il debito tributario non è stato contratto per i bisogni della famiglia.
In conclusione, la suprema Corte ha ritenuto che la segregazione patrimoniale effettuata dal contribuente mediante la costituzione di un fondo patrimoniale è stata idonea a evitare il soddisfacimento dell’obbligazione tributaria.