Nuova Imu: ecco come funziona e a chi si applica
[A cura di: avv. Francesco Saverio Del Buono (foto)] La nuova IMU, entrata in vigore dal 01.01.2020 (art. 1 COMMI 738 – 783, legge 27.12.2019 n. 160, legge di bilancio 2020), abolisce la precedente IUC (articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147) con l’eliminazione della TASI, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), ed introduce alcune novità.
Quali novità
La nuova imposta si applica su tutto il territorio nazionale con esclusione del Friuli Venezia Giulia e le province di Trento e Bolzano, in virtù dell’autonomia di cui godono (alle stesse continuano ad applicarsi le imposte provinciali IMIS e IMI).
Vediamo le caratteristiche principali:
- il presupposto impositivo è il possesso di immobili;
- è esclusa dal pagamento l’abitazione principale (esclusi gli immobili classificati catastalmente come A/1 – A/8 – A/9) e relative pertinenze classificate quali C/2 – C/6 – C/7, nella misura di una per ogni tipologia.
L’abitazione principale
Tra le abitazioni principali sono incluse le ipotesi di:
- unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivise assegnate a soci ed adibite ad abitazione principale;
- unità immobiliari assegnate a studenti universitari se soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- fabbricati destinati ad alloggi sociali ex DM 22.04.2008, adibiti ad abitazione principale;
- casa assegnata al genitore affidatario di figli, con provvedimento giudiziale il quale costituisce diritto di abitazione del genitore stesso;
- unico immobile posseduto (e non concesso in locazione a terzi) dal personale in servizio nelle Forze armate e di polizia, del Corpo dei vigili del fuoco, ed appartenente alla carriera prefettizia, per cui non è richiesta la dimora abituale e la residenza anagrafica;
- se disposto dal Comune, l’immobile posseduto da anziani o disabili con residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, sempre che l’immobile non sia locato (con la precedente disciplina l’esenzione non era lasciata alla discrezione dei Comuni, ma disposta dalla norma).
In ogni caso, l’agevolazione può essere applicata su una sola unità immobiliare.
Alcune definizioni
Per chiarire i presupposti di applicazione la disciplina fornisce anche le definizioni di:
- fabbricato quale l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale;
- abitazione principale quale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- area edificabile quale l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità;
- terreno agricolo quale terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.
Le aliquote
Quali aliquote la legge di bilancio indica le seguenti:
- 0,5% per gli immobili adibiti ad abitazione principale (categorie A/1 – A/8 – A/9), con la possibilità per i comuni di aumentare l’aliquota dello 0,1% o azzerarla totalmente. Per l’abitazione principale comunque permane la detrazione fino ad un massimo di euro 200 (l’importo della detrazione va rapportato al periodo di destinazione a prima casa dell’immobile; in caso di più soggetti obbligati al versamento dell’imposta la detrazione andrà calcolata in base alla quota per la quale la destinazione si verifica). La detrazione è riconosciuta anche agli immobili assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, in ogni modo denominati, aventi le medesime finalità degli IACP, ai sensi dell’art. 93 del DPR n. 616 del 1977.
- 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità per i comuni di azzeramento;
- 0,1% per gli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fino alla permanenza di tale destinazione e sempre che non siano locati; in questa ipotesi i Comuni hanno potere di aumentare l’aliquota fino allo 0,25% o azzerarla. A partire dal 01.01.2022 ci sarà esenzione totale per questa tipologia di immobili;
- 0,76% per i terreni agricoli; i Comuni possono aumentarla fino all’1,06% o azzerarla;
- 0,86% per gli immobili ad uso produttivo rientranti nella categoria catastale D (lo 0,76% spetta allo Stato); anche in questo caso i Comuni possono aumentare fino all’1,06% o ridurla fino allo 0,76% (non possono azzerarla perché appunto la quota dello 0,76% spetta allo Stato e non al Comune);
- 0,86% per tutte le altre tipologie di immobili, con possibilità di aumento fino all’1,06%, o azzeramento.
Riduzioni ed esenzioni
È prevista una riduzione della base imponibile del 50% per le ipotesi di immobili:
- di interesse storico e artistico;
- dichiarati inagibili a seguito di accertamento dell’ufficio tecnico comunale;
- concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzati quale abitazione principale.
Permane l’esenzione per i terreni agricoli condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole ex art. 1 Decreto Legislativo n. 99/2004, nonché fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
- ubicati nei Comuni delle isole minori;
- ubicati in aree montane o di collina ai sensi dell’art. 15 legge n. 984/77;
- immobili posseduti da Stato, Regioni, Comuni, Province, Enti locali, consorzi tra questi enti ed enti del SSN, utilizzati per le finalità statutarie degli stessi enti;
- classificati o classificabili catastalmente da E/1 a E/9;
- utilizzati per attività non commerciali;
- destinati ad uso culturale;
- destinati esclusivamente all’esercizio del culto e loro pertinenze;
- di proprietà della Santa Sede ai sensi delle disposizioni del Concordato;
- posseduti da Stati esteri ed Organizzazioni internazionali.
Poteri dei comuni
La nuova IMU riconosce ai Comuni maggiori poteri, tra cui:
a) possibilità di stabilire diverse aliquote, a partire dall’anno 2021, limitatamente alle fattispecie indicate da un decreto da emanarsi a cura del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio; in particolare per l’aliquota dell’1,06% si prevede la possibilità di maggiorarla all’1,14% in sostituzione della maggiorazione della TASI. Tale aliquota non sarà suscettibile di ulteriore aumento.
b) stabilire la regolarità dei versamenti da un contitolare anche per conto degli altri;
c) permettere, per particolari situazioni, il differimento del versamento dell’imposta;
d) stabilire il diritto al rimborso dell’imposta per aree successivamente divenute inedificabili stabilendo tempi e condizioni, tenuto conto delle modifiche apportate agli strumenti urbanistici e della loro frequenza;
e) determinare periodicamente e per zone omogenee il valore venale delle aree fabbricabili, per limitare il potere di accertamento del Comune stesso nelle ipotesi di versamento dell’imposta sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, al fine di ridurre il contenzioso;
f) permettere l’esenzione dal versamento per gli immobili concessi in comodato gratuito al Comune, altro ente territoriale o ente non commerciale, per lo svolgimento delle finalità statutarie del medesimo ente.
Adesso dovremo solo attendere l’applicazione completa della nuova norma, per valutare eventuali problematiche che potranno insorgere, tenuto conto che l’eliminazione della TASI evita superflue duplicazioni.