[A cura di: FiscoOggi – Agenzia delle Entrate] Nel caso in cui, per volontà testamentaria della defunta, gli immobili di sua proprietà dopo la sua morte devono essere venduti e il ricavato distribuito tra i beneficiari da lei stessa designati, l’esecutore testamentario è obbligato a presentare la dichiarazione di successione ed è possessore dei beni dell’eredità, quindi anche tenuto al pagamento delle relative imposte. Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 471 pubblicata il 7 novembre 2019.
Prima di morire una donna ha disposto, mediante testamento, che la somma relativa all’eventuale capitale residuo depositato presso due istituti di crediti e al ricavato della vendita di alcuni immobili venisse distribuito, in parti uguali, a tre beneficiari.
Sempre nel testamento, la signora ha nominato gli esecutori testamentari specificando che avrebbero dovuto effettuare le vendite degli immobili se ancora di sua proprietà al momento del decesso.
Al riguardo l’istante ritiene che detti beni non dovrebbero essere indicati nella dichiarazione di successione (quadro B1). Secondo il suo parere, infatti, non ci si troverebbe di fronte a un legato immobiliare ma a un legato di credito obbligatorio da soddisfare a vendita avvenuta. In poche parole, al momento della successione, la somma da sottoporre a tassazione non è ancora quantificabile e per questo l’istante propone l’applicazione dell’articolo 44, comma 3 del Dlgs n. 346/1990.
La norma richiamata prevede che nel caso di legato sottoposto a condizione sospensiva, si debba agire come se il legato non fosse stato disposto, applicando l’imposizione, a carico del legatario, fino alla realizzazione di tale condizione. Nell’ipotesi specifica, si prospetta nell’interpello, i beneficiari del lascito pagheranno le imposte dovute dopo la vendita degli immobili. Inoltre, visto che non c’è stato il trasferimento degli immobili, i legatari per ora dovranno versare soltanto il tributo relativo alla successione (dovuto sul legato di credito) e non l’imposta ipotecaria e catastale.
L’Agenzia chiarisce che in caso di beni immobili nell’attivo dell’eredità sorge automaticamente l’obbligo di presentazione della dichiarazione di successione e di autoliquidazione delle relative imposte ipo-catastali. Il documento di prassi precisa, inoltre, che tra gli obbligati all’adempimento, il Tu sulle successioni e donazioni nomina i chiamati all’eredità, i legatari, gli esecutori testamentari (articolo 28, comma 2, Dlgs n. 346/1990).
Nella dichiarazione di successione devono essere inseriti, oltre ai dati anagrafici dei soggetti interessati, anche gli estremi dei pagamenti delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e dell’imposta sostitutiva di quella comunale sull’incremento di valore degli immobili, e gli uffici, nel certificato di successione di cui devono richiedere la trascrizione, devono inserire tutti i beni immobili presenti nella dichiarazione.
In sintesi, alla luce del quadro normativo, nel caso in esame la trascrizione della successione deve avvenire nei confronti dell’esecutore testamentario, quale possessore degli immobili in questione (articolo 703 del codice civile).
Lo stesso, di conseguenza, è tra coloro che sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione ed è possessore dei beni dell’eredità, quindi anche tenuto al pagamento dell’imposta di successione. Si tratta, infatti, di un legato obbligatorio di somma di denaro che produrrà i suoi effetti nei confronti dei legatari solo dopo l’alienazione degli immobili a carico dell’esecutore testamentario (articolo 36, comma 3, del Tu sopra richiamato).
A vendita avvenuta, l’esecutore testamentario o i legatari dovranno presentare una dichiarazione integrativa, indicando il ricavato della cessione e la relativa imposta di successione riliquidata secondo le regole dettate dall’articolo 28, comma 6 del Dlgs n. 346/1990.