Si tratta di un atto neutro che non determina un trasferimento di ricchezza né manifesta alcuna capacità contributiva, di conseguenza non può essere tassato con imposta proporzionale.
La revoca del trust con cui si restituiscono i beni ai soggetti che lo avevano istituito predisponendo un programma gestorio che, quindi, non si realizzerà, sconta l’imposta di registro e quelle ipocatastali in misura fissa. È la sintesi del chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 352 del 18 maggio 2021.
Il notaio istante ritiene corretta l’applicazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa all’atto di revoca del trust, in quanto l’atto di revoca costituisce un atto “neutro” che non determina alcun trasferimento di ricchezza e non manifesta alcuna capacità contributiva e, come tale, non può essere tassato con imposta proporzionale. La soluzione viene prospettata anche sulla base di alcune pronunce di legittimità con cui la Cassazione ha affermato che all’atto di dotazione di beni al trustee non può essere applicata l’imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale, mancando l’effettivo incremento patrimoniale in capo al trustee (Cassazione, sentenze n. 2901/2020, n. 32392/2020, n. 2897/2020, n. 2898/2020, n. 2900/2020, n. 2902/2020, n. 4163/20 e n. 7003/2020).
L’Agenzia, in linea con quanto prospettato dall’istante, ritiene che nel caso in esame si realizza una semplice restituzione di beni ai soggetti che avevano istituito il trust e non si verifica invece un trasferimento di ricchezza fra soggetti diversi.
Il documento di prassi ricorda in via preliminare che l’articolo 2 del Dl n. 262/2006 prevede l’applicazione dell’imposta di successione e donazione anche in caso di “costituzione di vincoli di destinazione”. In base a tale disposizione, quindi, in linea di principio, l’attribuzione di beni e/o diritti vincolati in trust ai beneficiari del trust, da parte del trustee, determina l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni.
Al fine di determinare le modalità della tassazione dell’atto di revoca del trust, che non trova una norma specifica di riferimento, è necessario evidenziare quali sono gli effetti della revoca.
Nel caso in esame i beni immobili in dotazione del trust sono ritrasferiti ai disponenti che lo avevano istituito. In sostanza, si tratta di un’attribuzione dei beni del trust da parte del trustee a favore dei disponenti che avevano segregato gli stessi beni nel fondo in trust. Rileva la circostanza che i soggetti beneficiari di tale attribuzione coincidono con i soggetti disponenti del trust. Di conseguenza, la mancanza di un passaggio di ricchezza fra soggetti rende impossibile l’applicazione dell’imposta di donazione per carenza del presupposto oggettivo.
L’Agenzia giunge a tale conclusione anche sulla base della recente giurisprudenza della Corte di cassazione che, nella sentenza n. 10256 del 29 maggio 2020, ha chiarito che “solo l’attribuzione al beneficiario, che come detto deve essere diverso dal disponente può considerarsi, nel trust, il fatto suscettibile di manifestare il presupposto dell’imposta sul trasferimento di ricchezza”. Il presupposto è valido se, come nel caso dell’interpello, la revoca del trust è totale, lo stesso cesserà di esistere e i beni immobili restituiti ai disponenti sono i medesimi beni immobili segregati in trust e, specificamente, gli immobili conferiti da ciascun disponente ritorneranno nella proprietà di ciascuno di essi.
Non avendo ad oggetto prestazioni a carattere patrimoniale, l’atto di revoca del trust quindi, conclude l’Agenzia, dovrà scontare il Registro in misura fissa (articolo 11 della Tariffa, parte prima, del Dpr n. 131/1986) e le imposte ipotecarie e catastali per le formalità della trascrizione e per le volture catastali anch’esse in misura fissa (articolo 4 e articolo 10, comma 2, della Tariffa allegata al Dlgs n. 347/1990).
Fonte: FiscoOggi