Il credito d’imposta per acquistare nuovamente l’abitazione principale. Questo l’oggetto di un quesito indirizzato da un contribuente alla rubrica di consulenza di FiscoOggi: l’organo di stampa ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. Di seguito la domanda e il parere espresso dall’esperto, Gennaro Napolitano.
D. La quota del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa spettante alla moglie (fiscalmente a carico) è utilizzabile in dichiarazione dal marito?
R. A favore dei contribuenti che, entro un anno dalla vendita dell’immobile acquistato con i benefici prima casa, provvedono a comprare un’altra casa, per il cui acquisto ricorrono le medesime condizioni agevolative, è previsto il riconoscimento di un credito d’imposta (articolo 7, commi 1 e 2, legge 448/1998). Per gli atti di acquisto posti in essere dal 1° gennaio 2016, è possibile beneficiare del credito d’imposta anche nell’ipotesi in cui il contribuente proceda all’acquisto della nuova abitazione prima della vendita dell’immobile già posseduto; in tal caso, per avvalersi del credito, la vendita del “vecchio” appartamento deve avvenire entro un anno dalla data del nuovo acquisto. L‘importo del credito è commisurato all’ammontare dell’imposta di registro o dell’Iva pagata in relazione al primo acquisto agevolato e, in ogni caso, non può essere superiore alla imposta di registro o all’Iva dovuta in relazione al secondo acquisto: il credito, quindi, ammonta al minore degli importi dei tributi applicati. Tra le diverse ipotesi previste dalla legge, il credito può essere utilizzato anche in diminuzione dall’Irpef dovuta in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva al riacquisto ovvero della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è stato effettuato il riacquisto stesso. Se l’ammontare del credito è superiore all’imposta a debito, l’eccedenza può essere utilizzata successivamente (circolare ministeriale n. 189 del 21 settembre 1999, paragrafo 4.4). Il credito è personale; pertanto, qualora l’immobile alienato o quello acquisito risultino in comunione, esso deve essere imputato agli aventi diritto, rispettando la percentuale della comunione (circolare n. 7/E del 4 aprile 2017, pagina 298).