Ancora un interpello in materia di ecobonus e cessione del credito cui l’Agenzia delle Entrate è chiamata a dare risposta. Di seguito il quesito del contribuente e l’interpretazione ufficiale fornita dal direttore centrale dell’Agenzia.
ALFA (di seguito, “Istante”) fa presente di essere proprietario di un’unità abitativa nella quale deve effettuare interventi di riqualificazione energetica.
L’Istante precisa di essere un contribuente no-tax area e che, al solo fine di eseguire detti lavori, potrebbe avere un prestito da parte di un genitore. Specifica, altresì, che sia il prestito che i pagamenti ai fornitori sono effettuati tramite bonifici che movimentano il suo conto corrente.
Il contribuente fa riferimento alla Guida “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”, pubblicata sul sito Internet di questa Agenzia delle Entrate, laddove si legge: “Per quanto concerne (…) i soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito, si tratta dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili o altri soggetti privati. Per “altri soggetti privati” devono intendersi, oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata (società ed enti). Questi soggetti, diversi dai fornitori, devono comunque essere collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione”.
L’Istante chiede, quindi se nel suo caso sussiste la possibilità di cedere al genitore il credito d’imposta corrispondente alle detrazioni cui avrebbe diritto, considerando il genitore prestatore come un altro soggetto privato collegato al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
L’Istante ritiene di poter cedere al genitore, che gli presta la liquidità per sostenere le spese dei lavori di riqualificazione energetica sull’unità immobiliare di sua proprietà, il credito corrispondente all’ammontare delle detrazioni che gli spetterebbero, ma di cui non può godere in quanto contribuente incapiente. La soluzione è ritenuta corretta anche in considerazione del fatto che tutte le movimentazioni di somme effettuate sul proprio conto corrente per mezzo di bonifici, sia in entrata sia in uscita, sono tracciabili.
L’articolo 14, comma 2-ter, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dall’articolo 1, comma 3, lett. a), n. 5), della legge 27 dicembre 2017, n. 205), prevede che i soggetti che sostengono le spese per interventi di riqualificazione energetica e che ricadono nella c.d. “no-tax area”, in quanto nell’anno precedente si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 11, comma 2, e all’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del TUIR (vale a dire i possessori di redditi esclusi dall’imposizione ai fini dell’IRPEF o per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR), possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione delle spese sostenute in favore dei fornitori o di altri soggetti privati.
Pertanto, la cessione del credito è consentita purché le condizioni di incapienza in capo al contribuente che sostiene le spese per gli interventi di riqualificazione energetica della singola unità abitativa sussistano nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese e lo stesso non possa, in concreto, fruire della detrazione.
Con riferimento ai soggetti cessionari si fa presente che la norma fa generico riferimento ai “soggetti privati” diversi dai fornitori non collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. Nel caso di specie, si ritiene che trovandosi l’Istante (cedente), nel presupposto della veridicità di quanto dallo stesso dichiarato, in situazione di incapienza nell’anno che precede quello di sostenimento delle spese de qua, possa ricorrere alla cessione del credito d’imposta, corrispondente alle spese sostenute per i lavori di riqualificazione energetica sull’unità abitativa di proprietà, al proprio genitore finanziatore, quale soggetto privato.
Le modalità di tale cessione sono libere (cfr. risoluzione n. 84/E del 5 dicembre 2018), mentre gli adempimenti di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla cessione sono espressamente previsti dal punto 4 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19 aprile 2019, prot. 100372.
Si evidenzia, inoltre, che il cessionario, secondo le indicazioni del punto 5 del citato Provvedimento, può utilizzare il credito ricevuto solo in compensazione presentando il modello di versamento F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia. Infine, corre l’obbligo precisare che resta, comunque, in capo all’Istante la verifica dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione; egli è tenuto, quindi, a rispettare tutte le formalità richieste per il riconoscimento della stessa.