Riqualificazione di singole unità immobiliari: come cedere il credito fiscale
[A cura di: avv. Francesco Saverio Del Buono] Il provvedimento n. 100372/2019 emanato dall’Agenzia delle Entrate il 18 aprile scorso, a firma del Direttore, ha definito le modalità di cessione del credito fiscale derivante da interventi di riqualificazione energetica su singole unità immobiliari.
Infatti, mentre la cessione nell’ambito di interventi condominiali era stata definita con il provvedimento n. 165110 del 28 agosto 2017, la cessione della detrazione su singoli immobili era rimasta “sospesa“ fino ad oggi, non essendovi disposizioni che la regolassero in concreto.
Il documento colma questa lacuna e disciplina in nove punti tutti gli aspetti per realizzare la cessione, a partire dal 01.01.2018 (prevedendo per detrazioni maturate in relazione ad interventi realizzati nell’anno 2018) disponendo, in maniera analoga alla cessione per detrazioni da interventi su parti comuni di edifici, che:
- possono cedere il credito i beneficiari della detrazione ai sensi dell’art. 14 Dl 04.06.2013, n. 63, compresi i soggetti incapienti/appartenenti alla no tax area;
- possono essere cessionari della detrazione fiscale i fornitori di beni e servizi o soggetti che presentano un collegamento con l’intervento realizzato, siano essi persone fisiche (che esercitano attività professionale o d’impresa), enti e società. È esclusa in ogni caso la cessione a pubbliche amministrazioni;
- i beneficiari incapienti potranno cedere il proprio credito anche a banche ed intermediari finanziari, possibilità esclusa per gli altri contribuenti;
- entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese, il cedente dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati dell’avvenuta cessione – la denominazione e il codice fiscale del cedente, la tipologia di intervento effettuata, l’importo complessivo della spesa sostenuta, l’importo complessivo del credito cedibile (pari alla detrazione spettante), l’anno di sostenimento della spesa, i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento di riqualificazione energetica, la denominazione e il codice fiscale del cessionario, la data di cessione del credito, l’accettazione dello stesso da parte del cessionario, nonché l’ammontare del credito ceduto, spettante sulla base delle spese sostenute entro il 31 dicembre -. La comunicazione potrà avvenire in via telematica tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate, via posta ordinaria o pec utilizzando il modulo allegato al provvedimento. In quest’ultima ipotesi, se il modulo non è firmato digitalmente il contribuente dovrà allegare il proprio documento d’identità. La mancata comunicazione rende la cessione inefficace;
- il cessionario potrà utilizzare il credito in compensazione, in dieci rate annuali di pari importo, a partire dal 20 marzo dell’anno successivo a quello in cui il cedente ha sostenuto la spesa, o cederlo a propria volta. La quota non goduta nell’anno potrà essere portata in detrazione nell’anno successivo, ma non essere chiesta a rimborso;
- per le cessioni relative a spese sostenute nel corso del 2018 il termine per la comunicazione dei dati all’agenzia delle entrate è fissato al 12 luglio (le comunicazioni potranno essere inviate dal 7 maggio), mentre il cessionario potrà comunicare a sua volta l‘eventuale cessione dal 5 agosto, termine dal quale il credito acquisito potrà anche essere usato in compensazione, in ogni caso dopo l’accettazione della cessione medesima;
- il provvedimento, coordinandosi con quello del 28.08.2017 n. 165110 dispone che le norme di quest’ultimo devono applicarsi anche agli interventi combinati di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico (eco+sismabonus). Inoltre per gli interventi di efficientamento energetico diversi da quelli realizzati nell’anno 2018, lo è comunicazione dovrà essere effettuare entro il 12 luglio 2019;
- per gli interventi realizzati a partire dal 01.01.2019 su parti comuni di edifici il credito diventa disponibile per il cessionario a partire dal 20 marzo dell’anno successivo a quello in cui la spesa per l’intervento è stata sostenuta; nell’ipotesi di credito ceduto al fornitore il termine del 20 marzo deve essere considerato quello dell’anno successivo a quello in cui il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo.