Non di solo superbonus vivono le detrazioni fiscali in ambito immobiliare. Lo dimostrano due quesiti inviati da altrettanti contribuenti alla rubrica di consulenza fiscale di FiscoOggi – l’organo di informazione dell’Agenzia delle Entrate. Materia? Ristrutturazioni e bonus mobili.
Di seguito le richieste di chiarimento e le risposte fornite dall’esperto, Paolo Calderone.
D. Se il comodato d’uso si interrompe, il comodatario che ha sostenuto la spesa di ristrutturazione può continuare a detrarre quanto spettante fino al decimo anno?
R. Come è ormai noto, nei casi più frequenti (vendita, donazione, permuta) la variazione della titolarità dell’immobile sul quale sono stati realizzati interventi di recupero del patrimonio edilizio, prima che sia trascorso l’intero periodo di fruizione della detrazione, comporta il trasferimento delle quote di detrazione non usufruite.
Tuttavia, nei casi in cui la detrazione spetta al detentore dell’immobile (per esempio, al comodatario o all’inquilino) le quote residue di detrazione non si trasferiscono. Il comodatario conserva il diritto ad usufruire dell’agevolazione anche se la detenzione si interrompe (circolare n. 57/1998, paragrafo 4).
D. In caso di acquisto da impresa di costruzione di un immobile ristrutturato è possibile usufruire del bonus mobili per gli acquisti di mobili fatti dopo la registrazione del compromesso ma prima dell’atto di acquisto dall’immobile?
R. Tra gli interventi edilizi che consentono di usufruire del “bonus mobili” rientrano quelli di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, lettere c) e d) dell’art. 3 del Dpr n. 380/2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano entro 18 mesi dal termine dei lavori alla successiva vendita o assegnazione dell’immobile. La normativa prevede, inoltre, che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni.
Quando l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici è effettuato per arredare uno di questi immobili che, si ribadisce, deve far parte di un edificio interamente ristrutturato da uno dei soggetti sopra indicati, per data di “inizio lavori” deve intendersi la data di “acquisto” o di “assegnazione” dell’immobile (circolare dell’Agenzia delle entrate n. 7/2018, confermata dalla recente circolare n. 19/2020).