Che siano sugli interventi di efficientamento energetico, o sui lavori di ristrutturazione, o ancora sulle opere finalizzate a migliorare i requisiti antisismici degli immobili, le detrazioni fiscali sono indubbiamente una delle tematiche che suscitano nei contribuenti più interesse e, al contempo, i maggiori dubbi. Riportiamo dunque, di seguito, una carrellata di quesiti inviati alla rubrica di consulenza di FiscoOggi: l’organo ufficiale d’informazione dell’Agenzia delle Entrate, con i relativi pareri forniti dall’esperto, Gennaro Napolitano.
D. Per quali tipologie di interventi di recupero edilizio è necessario inviare la documentazione all’Enea?
R. La legge di bilancio 2018 ha stabilito che, analogamente a quanto già previsto per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici, per gli interventi che danno diritto alla detrazione d’imposta per le ristrutturazioni edilizie (attualmente del 50%) e che comportano il conseguimento di risparmio energetico e/o l’utilizzo di fonti rinnovabili, occorre trasmettere telematicamente all’Enea le informazioni sui lavori effettuati (articolo 1, comma 3, legge 205/2017). L’invio della documentazione va effettuato attraverso il sito http://ristrutturazioni2018.enea.it e deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Per gli interventi la cui data di fine lavori (collaudo) è compresa tra il 1° gennaio e il 21 novembre 2018, il termine dei 90 giorni decorre da quest’ultima data. L’elenco degli interventi soggetti all’obbligo di invio è disponibile sul sito: http://www.acs.enea.it/ristrutturazioni-edilizie/.
D. In caso di installazione di pannelli solari, la detrazione d’imposta spetta anche per le spese professionali
R. La detrazione d’imposta relativa agli interventi per la riqualificazione energetica degli edifici spetta anche in caso di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, nonché istituti scolastici e università (articolo 1, comma 346, legge 296/2006). In tal caso, si ha diritto al bonus nel limite di 60mila euro. Tra le spese agevolabili rientrano anche quelle relative alle prestazioni professionali, sia quelle necessarie per la realizzazione degli interventi sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica eventualmente richiesta per fruire del beneficio (circolare n. 7/E del 27 aprile 2018). Per ulteriori informazioni sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, si rinvia alla Guida disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate.
D. In cosa consiste la detrazione per l’acquisto di case antisismiche?
R. Se gli interventi per la riduzione del rischio sismico che danno diritto al “sisma bonus potenziato” (detrazioni d’imposta del 70% o dell’80% a seconda che dai lavori derivi rispettivamente il passaggio a una o due classi di rischio inferiore) sono effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare nei comuni che si trovano in zone classificate a rischio sismico 1, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, chi compra l’immobile nell’edificio ricostruito può usufruire di una detrazione pari, rispettivamente, al 75% o all’85% del prezzo di acquisto (entro un ammontare massimo di 96mila euro). Per beneficiare dell’agevolazione le imprese, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, devono vendere l’immobile. Si ricorda, infine, che i beneficiari possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati. È esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari (articolo 16, comma 1-septies, Dl 63/2013).
D. È possibile usufruire della detrazione per risparmio energetico in caso di spese pagate tramite finanziamento?
R. La detrazione d’imposta per gli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici spetta anche nell’ipotesi in cui il pagamento delle spese sostenute per i lavori sia effettuato da una società finanziaria, che ha concesso un finanziamento. Quest’ultima deve pagare il corrispettivo al fornitore con un bonifico bancario o postale dal quale devono risultare tutti i dati previsti (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento e numero di partita Iva del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato) in modo da consentire alle banche o a Poste italiane di operare la ritenuta. Il contribuente, dal canto suo, deve conservare una copia della ricevuta del bonifico. In questo caso, l’anno di sostenimento della spesa è quello di effettuazione del bonifico da parte della società finanziaria al fornitore della prestazione. In ogni caso, è necessaria la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge (circolare n. 11/E del 21 maggio 2014, paragrafo 4.4).