[A cura di: Daniela Gadani, centro studi Anaip – nazionale.anaip.it] Con la Circolare 1/E del 12 febbraio 2020 viene che il condominio non rientra nell’applicazione dell’art. 17-bis nel decreto fiscale 124 del 2019 convertito in Legge 157 del 19/12/2019 (in materia di ritenute fiscali sulla manodopera degli appaltatori dei lavori, ndr.)
Di seguito un estratto della Circolare 1/E 2020.
(omissis)
2. “Ambito soggettivo di applicazione”
Il comma 1 dell’articolo 17-bis si applica ai soggetti residenti ai fini delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato.
Il comma 1 prevede, inoltre, che la manodopera operi utilizzando i beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.
2.1. Soggetti inclusi
Il comma 1 dell’articolo 23 del d.P.R. n. 600 del 1973 espressamente richiamato dal comma 1 dell’articolo 17-bis individua i seguenti soggetti:
Alla luce del combinato disposto di cui al comma 1 dell’articolo 17-bis e al comma 1 dell’articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, l’articolo 17-bis si applica ai seguenti soggetti:
La circolare 1/E 2020 al successivo 2.2 indica i soggetti esclusi.
2.2. “Soggetti esclusi
Come espressamente chiarito dal comma 1 dell’articolo 17-bis, i soggetti devono essere residenti ai fini delle imposte sui redditi nello Stato.
Sono perciò in primo luogo esclusi dall’ambito di applicazione della disposizione normativa in esame i soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia e quelli che si presumono residenti ai sensi dell’articolo 73, comma 5-bis, del TUIR, in quanto – come chiarito dalla relazione illustrativa – non forniscono maggiore tutela degli interessi erariali nell’assolvimento degli obblighi previsti dall’articolo 17-bis.
Sono da ricomprendersi tra i soggetti non residenti esclusi dall’ambito di applicazione del comma 1 in esame anche i soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia affidatari delle opere o dei servizi, perché gli stessi non rivestono la qualifica di sostituti d’imposta ai sensi degli articoli 23 e 24 del d.p.r. n. 600 del 1973.
Sono poi esclusi dall’ambito di applicazione del comma 1 dell’articolo 17- bis i soggetti residenti che non esercitano attività d’impresa o non esercitano imprese agricole o non esercitano arti o professioni, perché non rientrano tra i soggetti di cui all’articolo 23, comma 1, del d.p.r. n. 600 del 1973. Si pensi alle persone fisiche e alle società semplici che non esercitano attività d’impresa o agricola o arti o professioni.
Anche i condomini sono da escludersi dall’ambito di applicazione del comma 1 dell’articolo 17-bis perché, pur rientrando tra i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 23 del d.p.r. n. 600 del 1973, richiamato dal comma 1 dell’articolo 17-bis, non detengono in qualunque forma beni strumentali, in quanto non possono esercitare alcuna attività d’impresa o agricola o attività professionale.
Per le medesime ragioni sono da escludersi dall’ambito di applicazione del comma 1 dell’articolo 17-bis gli enti non commerciali (enti pubblici, associazioni, trust ecc.) limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale svolta.”