Se si concede in locazione per brevi periodi un appartamento ricevuto in eredità, si conserva o meno il diritto a fruire delle detrazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica?
Questo l’oggetto di un interpello pervenuto alle Entrate. Di seguito, il quesito e la risposta dell’Agenzia.
L’istante dichiara di essere proprietaria di un immobile pervenuto allo stesso per successione. Il contribuente prosegue evidenziando che l’immobile in questione era stato oggetto di ristrutturazione; ai sensi dell’articolo 16-bis del TUIR può continuare ad usufruire della detrazione Irpef l’erede che conserva la “detenzione materiale e diretta del bene”. Nel caso in cui l’immobile dovesse essere oggetto di locazione, dunque, verrebbe meno la possibilità di accedere alla detrazione Irpef, non avendo più il contribuente l’immediata disponibilità del bene.
Avendo l’istante intenzione di concedere il godimento dell’immobile acquistato per successione con contratti di locazioni brevi, chiede se sia possibile usufruire della detrazione fiscale in argomento nel caso in cui il bene sia locato solo per brevi periodi nel corso dell’anno.
L’istante ritiene che il caso prospettato debba essere risolto applicando la “detrazione Irpef per ristrutturazione” anche all’immobile oggetto di locazioni brevi, in quanto l’erede mantiene comunque la detenzione materiale e diretta del bene quasi per l’intero anno solare.
L’articolo 16-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR) prevede la detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. Il medesimo articolo, al secondo periodo del comma 8, prevede che “In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 27 aprile 2018, n. 7/E, ha ribadito che “in caso di acquisizione dell’immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile”, precisando che “se l’immobile è locato, non spetta la detrazione in quanto l’erede proprietario non ne può disporre”.
La medesima circolare ha poi confermato le indicazioni già fornite con precedenti documenti di prassi dell’Agenzia delle entrate, in particolare precisando che la condizione della “detenzione materiale e diretta del bene”: