Cessione del credito per l’acquisto immobili ristrutturati e corretto impiego del sismabonus acquisti. Sono i temi di due approfondimenti a cura di FiscoOggi – canale d’informazione dell’Agenzia delle Entrate – in risposta, il primo, al quesito di un contribuente e il secondo all’interpello di un’impresa di costruzione.
D. Con vostra risposta dello scorso 2 novembre è stato affermato che per gli interventi ex art. 16 bis, comma 3, del Tuir è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, ma il modello per comunicare le suddette opzioni non prevede tale tipologia d’intervento tra quelle che possono essere indicate nel quadro A. Quale tipologia d’intervento potrebbe essere indicata per ovviare a questa mancanza?
R. Come già indicato nella risposta richiamata nel quesito, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che gli acquirenti degli immobili facenti parte di interi fabbricati oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Tali interventi, infatti, sono gli stessi di quelli richiamati nel comma 1, lettere a) e b) dell’articolo 16-bis del Tuir (risposta dell’Agenzia delle entrate a Telefisco del 27 ottobre 2020).
Riguardo alle modalità di compilazione del modello per comunicare queste opzioni, poiché non è stato istituito uno specifico “codice intervento”, nel campo “Tipologia intervento” del quadro A deve essere indicato il codice identificativo 17: Intervento di manutenzione straordinaria, restauro e recupero conservativo o ristrutturazione edilizia e intervento di manutenzione ordinaria effettuato sulle parti comuni di un edificio.
I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 557 del 23 novembre 2020, riguardano l’applicazione del “sisma-bonus acquisti”. L’interpello è posto da un’impresa di costruzione e ristrutturazione immobiliare.
La ditta ha in programma di demolire, su un terreno di sua proprietà, una struttura industriale dismessa sostituendola con tre palazzine residenziali plurifamiliari. Prima di realizzare il progetto chiederà al Comune competente il permesso a costruire convenzionato al Regolamento urbanistico ed edilizio. Le tre nuove costruzioni risulteranno con un rischio sismico ridotto di due classi rispetto al fabbricato originario.
L’operazione terminerà a novembre 2021, con la stipula dei contratti di compravendita definitivi. Nel frattempo, precisa l’istante, saranno firmati dei preliminari con versamento di caparre e acconti.
Delineate le caratteristiche essenziali del progetto, l’istante ha tre quesiti da risolvere:
L’Agenzia, come di consueto, cerca le risposte innanzitutto nel “dettato” della norma richiamata nell’interpello.
Nel nostro caso, come già detto, l’argomento è il “sisma-bonus acquisti” (articolo 16, comma 1-septies Dl n. 63/2013). L’agevolazione segue le orme del “sisma-bonus” ma è destinata agli acquirenti delle nuove unità immobiliari (e non a chi effettua l’intervento) edificate, anche con una diversa volumetria rispetto alla struttura preesistente, sulle macerie di fabbricati demoliti e ricostruiti con lo scopo di ridurne il rischio sismico, situati, in base all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3.
Il beneficio consiste in una detrazione d’imposta pari al 75% del prezzo di acquisto se dall’intervento deriva il passaggio a una classe di rischio inferiore, pari all’85% se per effetto dei lavori si scende di due classi di rischio.
L’agevolazione vale se sono rispettate le disposizioni normative urbanistiche e a condizione che l’opera venga realizzata da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che devono aver ceduto l’immobile entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori.
Terminata la premessa normativa, l’Agenzia risponde alla ditta chiarendo che: