Con la risposta risposta n. 137/2020, l’Agenzia delle Entrate fa luce sulla cessione del credito in caso di interventi finalizzati in maniera congiunta alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.
In caso di detrazione sisma+ecobonus, la cessione del corrispondente credito d’imposta dovuto all’esecuzione dei lavori spetta solo per gli interventi realizzati su parti comuni dell’edificio. Soggetti in favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito sono fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili, altri soggetti privati (persone fisiche, e soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata), banche e intermediari finanziari nelle sole ipotesi di cessione del credito effettuate dai soggetti che ricadono nella no tax area.
La richiesta di delucidazioni arrivava da un contribuente proprietario, insieme alla moglie, di un magazzino D/7, di un’unità immobiliare C/2 e di cinque posti auto C/6, per i quali vuole effettuare interventi di recupero del patrimonio edilizio, che comporteranno l’adozione di misure antisismiche e di efficientamento energetico con contestuale cambio di destinazione d’uso delle unità immobiliari in abitativo.
La ristrutturazione dell’edificio avverrà senza demolizione dell’esistente e con volumetria aumentata del 20% rispetto alla situazione antecedente, possibilità concessa dal regolamento urbanistico del Comune dove si trova l’immobile.
Il contribuente fa presente che:
L’istante chiede se può usufruire delle detrazioni “sisma+ecobonus” e di ristrutturazione edilizia e se può cedere alla società, in qualità di “impresa fornitrice” di beni e servizi o in alternativa come “altro soggetto privato”, l’intero credito d’imposta derivante dalla spesa per gli interventi che verranno effettuati o se l’importo della cessione sia limitato a quello derivante dalla cessione della detrazione spettante per gli interventi ecobonus di cui la società fornisce beni per la realizzazione dell’intervento.
L’Agenzia per poter dare risposte esaustive alle richieste del contribuente fa un excursus normativo, ricordando, per quanto riguarda il primo quesito, i chiarimenti relativi alle condizioni e alle modalità di fruizione della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’articolo 16-bis del Tuir, resi da ultimo con la circolare n. 13/2019 che, a sua volta, richiama precedenti documenti di prassi.
Nella circolare, in particolare, si evidenzia che nel caso in cui l’intervento di recupero del patrimonio edilizio avvenga senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente poiché l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”, salvo che non dipenda all’adeguamento della normativa antisismica. La stessa circolare, poi, chiarisce che, per quanto riguarda il cambio di destinazione d’uso, per usufruire dell’agevolazione, è necessario che dal titolo abilitativo che autorizza i lavori si ricavi chiaramente che l’immobile oggetto degli interventi diverrà abitativo e che l’opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione.
Per quanto riguarda gli interventi destinati sia alla riduzione del rischio sismico sia alla riqualificazione energetica, l’articolo 14, comma 2-quater.1, del Dl n. 63/2013 stabilisce che: “Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo e dal comma 1-quinquies dell’articolo 16, una detrazione nella misura dell’80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell’85 per cento ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio” e il successivo comma 2-sexies prevede che “in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari, […], possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito”.
Inoltre la possibilità di cedere il credito d’imposta dovuto all’esecuzione dei lavori spetta solo per gli interventi realizzati su parti comuni dell’edificio e sempre nella circolare n. 13/2019 alloggia la risposta a quest’ultima condizione, ove è esplicitato che nel caso un intero edificio sia posseduto da un unico proprietario e siano comunque rinvenibili parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate, il proprietario ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle parti comuni.
Per quanto concerne l’ambito applicativo della cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di efficienza energetica (eco-bonus) e per quelli riguardanti l’adozione di misure antisismiche (sisma-bonus) si ricordano i chiarimenti forniti con le circolari n. 11/2018 e n. 17/2018.
Il primo documento di prassi individua i seguenti soggetti in favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito:
La circolare n. 11/2018 ha fornito, inoltre, indicazioni riguardanti la definizione di “altri soggetti privati” di cui all’articolo 14, comma 2-sexies, del Dl n. 63/2013, che possono essere identificati in soggetti diversi dai fornitori, purché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Con la circolare n. 17/2018 è stato esteso il sisma-bonus agli stessi soggetti individuati dalla circolare precedente. Anche la cessione della detrazione “sisma+ecobonus” rientra nella casistica individuata dalle due circolari, poiché si tratta di una detrazione alternativa a quelle previste dagli articoli 14 e 16 del Dl n. 63/2013 che ne ha gli stessi presupposti applicativi e la stessa funzione incentivante.
Ancora, con il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 18 aprile 2019 è stata ribadita la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante ai fornitori ed è stato stabilito che “Le disposizioni del Provvedimento 28 agosto 2017, prot. 165110, concernente le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, si applicano anche alla cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 relative agli interventi: […] b) effettuati su parti comuni di edifici, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui al comma 2-quater.1 del medesimo articolo 14”.
Alla luce dei documenti di prassi e della normativa richiamata, l’Agenzia ritiene che l’istante possa cedere l’intero credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese relative ad interventi “sisma+ecobonus”, alla società che fornisce gli avvolgibili, infissi e schermature solari, “beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili”, poiché non ha alcun rilievo il fatto che l’istante ne sia socio e amministratore delegato.
È evidente che la detrazione sisma+ecobonus, dal momento che è alternativa alla fruizione delle detrazioni distintamente previste per ciascuna categoria di intervento, competerà se coesistono tutti i requisiti necessari per l’utilizzo delle due detrazioni che sostituisce.
In particolare, per gli interventi eco-bonus, gli edifici interessati devono avere determinate caratteristiche tecniche e essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile.
Infine, ricordano i tecnici poiché è possibile che le disposizioni agevolative si sovrappongano, se gli interventi sisma+ecobonus possano essere teoricamente compresi anche tra quelli agevolabili ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir, potranno essere ammessi, a fronte delle stesse spese, ad una sola delle predette detrazioni; il limite di spesa agevolabile è unico in quanto riferito all’immobile.