Ormai è divenuta obbligatoria da diversi mesi, e dunque, dopo la fase di rodaggio, i contribuenti dovrebbero aver iniziato a prendere ormai confidenza con la fattura elettronica. Eppure, sono ancora numerosi i dubbi che aleggiano intorno al documento fiscale. Alla maggior parte di essi ha fornito risposte la circolare circolare n. 14/2019 dell’Agenzia delle Entrate.
Riportiamo una breve sintesi dei chiarimenti principali tratta dall’approfondimento in materia a firma di Pier Paolo Del Franco per conto di FiscoOggi: l’organo ufficiale d’informazione delle Entrate.
La regola generale è quella secondo cui, dal 1° gennaio 2019, se una fattura va emessa, essa deve essere elettronica tramite Sdi. A tale regola, che riguarda tutte le operazioni Iva tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio Italiano, fanno eccezione coloro che:
a) pur non tenuti – vale a dire i soggetti identificati in Italia, chi rientra nel “regime di vantaggio”, in quello “forfettario” o che si avvale della legge, n. 398/1991 (come le associazioni senza fini di lucro e le pro-loco, nonché le associazioni sportive dilettantistiche, se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito, dall’esercizio di attività commerciali, proventi fino a 65mila euro) – possono comunque emettere fatture elettroniche via Sdi.
In questo caso, peraltro, qualora il cessionario/committente rivesta un’analoga qualificazione soggettiva (pensiamo ai rapporti tra due soggetti che applicano entrambi il regime forfettario o uno tale regime e l’altro sia un’associazione sportiva dilettantistica) e il cedente/prestatore voglia procedere alla fatturazione elettronica via Sdi, senza preventivo accordo della controparte, potrà farlo, ma dovrà consegnarle una copia analogica (o elettronica extra Sdi) del documento, nel rispetto della regola generale sul punto, valevole anche nei confronti dei consumatori, individuata dal provvedimento 30 aprile 2018 del direttore dell’Agenzia delle entrate;
b) hanno il divieto di fatturare elettronicamente via Sdi. Si tratta, per l’anno 2019, dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, indipendentemente dall’opposizione manifestata dall’interessato, ai quali il legislatore ha equiparato coloro che erogano prestazioni sanitarie i cui dati non devono essere inviati al Sistema TS, se effettuate nei confronti delle persone fisiche (articolo 9-bis del Dl n. 135/2018).
Il divieto di invio tramite Sdi colpirà, quindi, tutte le fatture contenenti prestazioni:
Chiarito chi deve emettere fattura elettronica via Sdi, la circolare ne analizza tempi e modi anche in riferimento alle ulteriori novità in tema di fatturazione (elettronica e non) introdotte dal legislatore tra la fine del 2018 e il 2019.
Tra queste merita particolare attenzione il termine di emissione che, dal 1° luglio 2019, in base all’articolo 21 del decreto Iva, potrà essere successivo (di non oltre 10 giorni) rispetto all’effettuazione dell’operazione, pena, tuttavia, la necessità di indicare in fattura, quando diverse, entrambe le date (prestazione ed emissione). Ebbene, le naturali difficoltà tecniche hanno portato l’Agenzia a chiarire che la data da riportare, nel relativo campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file, è sempre una sola, ossia quella di effettuazione dell’operazione, risultando l’emissione attestata dallo Sdi e, dunque, non bisognosa di un’ulteriore autonoma indicazione.
Non strettamente legata alla fatturazione elettronica, ma a questa applicabile, è poi la nuova regola che consente di portare in detrazione l’Iva, qualora la fattura sia ricevuta e annotata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (cfr articolo 1, comma 1, Dpr n. 100/1998), in riferimento a quest’ultimo (mese precedente).
Al quesito se tale meccanismo operi anche in riferimento a coloro che liquidano l’imposta su base trimestrale, l’Agenzia risponde di sì.
Sempre in tema di emissione, di sicuro interesse per tutti i contribuenti sono le ulteriori precisazioni fornite dall’Amministrazione sulle “autofatture”:
a) se vi è obbligo di emettere una vera e propria autofattura (ossia quando l’emittente non è il cedente/prestatore, ma il cessionario del bene ovvero il committente del servizio che assolve l’imposta in sostituzione del primo, nonché quando cedente/prestatore e cessionario/committente coincidono in un unico soggetto, ovvero l’operazione è a titolo gratuito), questa dovrà essere elettronica via Sdi (con l’unica eccezione delle prestazioni rese da soggetti extra Ue). Alla controparte esclusa dagli obblighi di fatturazione elettronica, che non intenda avvalersi della stessa su base volontaria, andrà comunque consegnata una copia analogica (o informatica) del documento;
b) nei casi di reverse charge, se questo è interno, o comunque la fattura che si deve integrare è già stata veicolata tramite Sdi, il documento integrato non ha obbligo di essere inviato allo Sdi. Parimenti, nelle ipotesi di reverse charge esterno (ad esempio, acquisti da soggetti passivi stabiliti in altri Paesi Ue), l’obbligo di fatturazione elettronica non trova spazio, sostituito dal citato esterometro, che potrà comunque essere evitato laddove il fornitore comunitario abbia seguito, per sua scelta, le regole italiane ed emesso la fattura elettronica via Sdi.
In tema di imposta di bollo, rammentato che dal 1° gennaio 2019 le modalità di assolvimento, nell’ambito dei documenti informatici fiscalmente rilevanti, sono diverse a seconda che si parli di fatture (dove il pagamento avviene telematicamente su base trimestrale entro il giorno 20 del primo mese successivo) o di altri documenti (per i quali il pagamento è sempre telematico, ma avviene annualmente in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio, ossia entro il 30 aprile di ogni anno), la circolare richiama l’attenzione sul rispetto delle precedenti regole generali in materia, che non sono mutate, seppure da leggere nel nuovo contesto tecnico-normativo.
Ne deriva che:
Di rilievo il chiarimento sul servizio che, in base all’articolo 6 del Dm 17 giugno 2014, l’Agenzia delle entrate offre ai contribuenti, vale a dire rendere preventivamente noto l’ammontare dell’imposta, inserendo l’informazione nel portale Fatture e Corrispettivi, così da consentirne il pagamento tramite F24 o con addebito su conto corrente.
Ribadito che l’adesione all’apposito servizio gratuito offerto dall’Agenzia delle entrate garantisce per quindici anni, salvo revoca da parte del contribuente, una conservazione delle fatture elettroniche transitate dallo Sdi, valida a ogni effetto (non solo tributario) – indipendentemente dalla circostanza che il transito sia avvenuto su base volontaria o per obbligo, ovvero che il soggetto si avvalga anche di un sistema diverso di conservazione – l’Amministrazione finanziaria punta la sua attenzione sull’ulteriore servizio di consultazione dalla stessa offerto. Questo, in particolare, consente la consultazione delle copie conformi all’originale delle fatture transitate nello Sdi e di una parte dei dati fiscalmente rilevanti di cui all’articolo 21 del decreto Iva (“dati fattura” di cui al punto 1.2 del provvedimento 30 aprile 2018). La consultazione, possibile solo previa adesione al servizio stesso, potrà avvenire, per i soggetti passivi d’imposta, all’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia, dal 1° luglio 2019 e sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte dello Sdi, con cancellazione entro i trenta giorni successivi.
Una delle parti di maggiore interesse della circolare riguarda l’aspetto sanzionatorio, caratterizzato dalla particolarità che il legislatore, per il primo semestre 2019 (articolo 1, comma 6, Dlgs n. 127/2015) ha deciso che le sanzioni di cui all’articolo 6 del Dlgs n. 471/1997 (inerenti la “violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto”):
In merito, dalla lettera della norma, l’Agenzia trae che sebbene la disapplicazione/riduzione delle sanzioni sino al 30 giugno 2019 si applichi tanto ai soggetti che liquidano l’Iva mensilmente, quanto trimestralmente, la stessa non si estende a fattispecie diverse da quelle espressamente individuate. Inoltre, la proroga della riduzione concessa ai contribuenti che liquidano l’imposta su base mensile deve intendersi limitata alle sole operazioni effettuate entro il 30 settembre 2019, con l’effetto che, nella sostanza, il 16 novembre 2019 costituirà il termine ultimo entro cui tutti i soggetti che effettuano la liquidazione Iva (sia su base mensile per le operazioni al 30 settembre 2019, sia su base trimestrale in riferimento al secondo trimestre 2019) potranno godere del beneficio.