L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n.488/2021, ha chiarito che il Superbonus 110% non spetta per l’installazione di un impianto fotovoltaico in una villetta ancora in costruzione, per la quale non è stata ancora presentata la richiesta di accatastamento.
Nel caso esaminato, difatti, un contribuente si rivolge all’Agenzia delle Entrate con un’istanza di interpello, poiché, in qualità di persona fisica, sta costruendo una villetta di categoria diversa da A/1, A/8 e A/9, per cui è prevista la dotazione di un impianto fotovoltaico di nuova generazione. Il contribuente precisa che l’impresa sta ultimando la posa del cappotto termico tra box e abitazione e che sono state già realizzate struttura, muratura, copertura e coibentazione esterna, mentre l’impianto fotovoltaico verrà realizzato successivamente all’accatastamento della villetta.
Chiede, quindi, se per usufruire della maxi-detrazione del 110% per ciò che riguarda l’impianto fotovoltaico, sia necessario effettuare un intervento trainante, se sia prevista un’attestazione di prestazione energetica solo a fine costruzione e, infine, quale sia la documentazione da conservare.
In risposta, l’Agenzia delle Entrate, richiamando l’art. 119 del cosiddetto “decreto Rilancio”, che disciplina la detrazione del 110% e i vari documenti normativi connessi, ricorda che: “Ai sensi del comma 5 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus si applica alle spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici, nonché per la installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici agevolati.”
A tal riguardo, sarà possibile fruire della detrazione del 110% per l’installazione di impianti fotovoltaici a patto che:
Il Superbonus 110% non è applicabile agli interventi realizzati su fabbricati in fase di costruzione, ad eccezione per gli interventi di installazione di sistemi solari fotovoltaici, come nel caso analizzato, inoltre, l’Agenzia ricorda che, sempre ai sensi del citato comma 5, nel caso in cui sia contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, il limite di spesa per l’installazione dell’impianto fotovoltaico è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, visto che la detrazione del 110% per ciò che concerne l’installazione del sistema fotovoltaico è subordinata alla realizzazione di una delle opere “trainanti”, nel caso descritto tale condizione non è riscontrabile, poiché l’impianto fotovoltaico sarà installato successivamente all’accatastamento della villetta e, quindi, dopo la realizzazione della coibentazione esterna.
Inoltre, per poter usufruire dell’agevolazione, è necessario garantire il doppio passaggio di classe energetica dell’edificio, previsto dalla normativa e, a tal proposito è necessaria la redazione degli A.P.E convenzionali sia per certificare la situazione ante intervento e sia quella post intervento.
L’Agenzia chiarisce anche che: “è ammissibile all’incentivo l’intera quota di potenza dell’impianto fotovoltaico a prescindere dagli obblighi di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e s.m.i., nel rispetto dei vincoli di spesa di cui al comma 5 dell’articolo 119 del decreto Rilancio.”
In conclusione, ai fini del Superbonus, è necessario effettuare tutti gli adempimenti previsti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficientamento energetico degli edifici e gli ulteriori adempimenti illustrati nella circolare n.30/E del 2020.
Deborah Maria Foti
Ufficio Stampa ANAPI