Qualche piccola modifica al modello. Ma, soprattutto, le specifiche tecniche per inviarlo ai canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire da giovedì 15 ottobre, al fine di esercitare le opzioni per la fruizione delle detrazioni fiscali inerenti il cosiddetto Superbonus 110%.
Ecco i contenuti – fondamentali – del provvedimento del 12 ottobre firmato dal Direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.
Lo riportiamo di seguito.
Prot. n. 326047/2020
Modifiche al modello per la comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, e alle relative istruzioni. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione.
1. Modifiche al modello di comunicazione approvato con provvedimento dell’8 agosto 2020 e alle relative istruzioni
1.1. Al modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica” (CLICCA QUI) e alle relative istruzioni (CLICCA QUI), approvati con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 283847 dell’8 agosto 2020, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al modello, nel quadro A “Intervento”, il campo “Intervento trainato Superbonus” è rinominato “Intervento Superbonus”;
b) alle istruzioni, a pagina 3 nel quadro A “Intervento”, il secondo periodo (“La casella Intervento trainato Superbonus deve essere barrata nel caso in cui l’intervento selezionato nel campo Tipologia intervento sia un intervento trainato, ossia un intervento di efficienza energetica, di installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo integrativi, oppure di installazione di colonnine di ricarica, ammesso al Superbonus perché eseguito congiuntamente ad uno degli interventi trainanti. Si precisa che tale condizione si considera soddisfatta se le spese per l’intervento trainante sono sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e le spese per l’intervento trainato sono sostenute tra la data di inizio e quella di fine dei lavori per la realizzazione dell’intervento trainante.”) è sostituito con il seguente periodo: “La casella “Intervento Superbonus” deve essere barrata nel caso in cui l’intervento selezionato nel campo “Tipologia intervento” sia un intervento trainato (ossia un intervento di efficienza energetica, di installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo integrativi, oppure di installazione di colonnine di ricarica) eseguito congiuntamente ad uno degli interventi trainanti o sia un intervento antisismico in zona sismica 1, 2 o 3, ammesso al Superbonus. Si precisa che gli interventi trainati sono ammessi al Superbonus se le spese per l’intervento trainante sono sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e le spese per l’intervento trainato sono sostenute tra la data di inizio e quella di fine dei lavori per la realizzazione dell’intervento trainante.”
c) alle istruzioni, a pagina 4, nella tabella degli interventi:
1.2. Tenuto conto di quanto disposto al punto 1.1, con il presente provvedimento sono approvati il nuovo modello (CLICCA QUI) denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica” e le relative istruzioni.
2. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione
2.1. Ai sensi di quanto previsto dal punto 4.1 del citato provvedimento dell’8 agosto 2020, con il presente provvedimento sono approvate le specifiche tecniche (CLICCA QUI) per l’invio del modello di cui al punto 1 tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 sono state approvate le disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
In particolare, il richiamato provvedimento ha approvato il modello da utilizzare per comunicare all’Agenzia delle Entrate le suddette opzioni, a decorrere dal 15 ottobre 2020, rimandando a un successivo provvedimento l’approvazione delle specifiche tecniche per l’invio del modello tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Ebbene, con il nuovo provvedimento sono approvate appunto le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Sono, inoltre, apportate alcune lievi modifiche al modello e alle relative istruzioni, al fine di gestire le opzioni relative a tutte le tipologie di interventi indicati all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.