Tra i diversi aspetti relativi al Superbonus cui la guida dell’Agenzia delle Entrate ha dedicato una sezione di Faq, c’è quello inerente gli interventi antisismici.
Di seguito alcune delle domande più frequenti e i relativi chiarimenti forniti dalle Entrate.
D. Per beneficiare del Superbonus per gli interventi antisismici, quali adempimenti devono essere rispettati?
R. Per gli interventi antisismici, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione degli interventi delle strutture e del collaudo statico, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, dovranno asseverare l’efficacia degli interventi al fine della riduzione del rischio sismico.
Inoltre, nel caso in cui si eserciti l’opzione della cessione o dello sconto in fattura, il beneficiario dovrà anche ottenere il visto di conformità sui presupposti che danno diritto alla detrazione fiscale. Il visto di conformità è rilasciato dai professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) o dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF.
D. Ci sono limiti al numero di unità immobiliari sulle quali posso effettuare gli interventi ai fini del sismabonus?
R. No, gli interventi antisismici possono essere effettuati su tutte le unità abitative, anche in numero superiore alle due unità. L’unico requisito è che esse si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3. La suddivisione dei comuni italiani per rischio sismico è consultabile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile.
D. In caso di demolizione e ricostruzione dell’edificio, si può beneficiare del Superbonus?
R. Sì, rientrano nel Superbonus anche gli interventi di demolizione e ricostruzione dell’edificio di cui al comma 1 lettera d) dell’articolo 3 del Dpr n. 380/2001.
D. I professionisti che rilasciano attestazioni e asseverazioni relative al Superbonus devono rispettare obblighi specifici?
R. Sì, i professionisti che rilasciano attestazioni e asseverazioni devono dotarsi di una polizza di assicurazione della responsabilità civile con massimale non inferiore a 500mila euro, e comunque commisurata agli interventi da asseverare, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.