Non ci sono buone notizie per i ritardatari cronici dei versamenti, compresi gli esborsi relativi alle imposte che gravano a vario titolo sulla casa. Come stabilito dal decreto 12 dicembre 2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di sabato 15 dicembre 2018, il tasso degli interessi legali, infatti, triplica nuovamente, dopo averlo già fatto allo scoccare del primo gennaio 2018.
Dal 1° gennaio 2019, il tasso, che a fine 2017 ammontava allo 0,1% ed era poi salito allo 0,3%, schizza, quindi, allo 0,8% in ragione d’anno, con un incremento sostanziale che scatta proprio a partire da tale data sui pagamenti effettuati oltre il termine di scadenza.
All’origine della misura, il calcolo effettuato dal Mef (articolo 1284 del codice civile) in base al rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato, di durata non superiore a dodici mesi, e del tasso di inflazione registrato nell’anno in corso (articolo 2, comma 185, legge 662/1996). Solo in caso di variazione rispetto al risultato dell’anno precedente – come nella fattispecie – il Ministero decreta la nuova quota legale da applicare nei successivi dodici mesi.
La disposizione ha naturalmente ripercussioni anche di carattere fiscale: cambieranno, infatti, gli importi dovuti all’Erario per i versamenti effettuati in ritardo o a seguito di ravvedimento operoso. A questo proposito, si ricorda che gli interessi vanno calcolati dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento tributario, fino al giorno in cui si effettua il pagamento, applicando per ogni periodo il tasso di interesse legale in vigore pro rata temporis.
Un esempio concreto per semplificare: sul versamento del saldo Imu, effettuato il 15 gennaio 2019 (scadenza ordinaria il 17 dicembre 2018) bisognerà calcolare gli interessi dello 0,3% dell’imposta dovuta dal 18 al 31 dicembre e dello 0,8% dal 1° al 15 gennaio.