Sulla seconda casa utilizzata soltanto in alcuni mesi dell’anno, ad esempio per le vacanze, sono previste delle esenzioni sulla Tari, la tassa sui rifiuti. Chi ha una seconda casa non abitata per buona parte dell’anno può quindi richiedere uno sconto al Comune.
L’agevolazione è però possibile soltanto a determinate condizioni. In particolare, dimostrando che nella casa non ci vive nessuno.
A fornire preziose indicazioni per dimostrare l’utilizzo dell’abitazione soltanto per pochi mesi all’anno è la Commissione Tributaria di Massa Carrara, con la sentenza n. 182 del gennaio 2017.
Secondo la Commissione Tributaria di Massa Carrara, il calcolo della Tari sulle seconde case deve essere effettuato in base alla quantità di rifiuti prodotti e il Comune non può calcolare la tassa per i non residenti allo stesso modo previsto per i residenti.
Alla base della pronuncia della CTP vi è il principio stabilito dalla direttiva UE n. 2008/98/CE, secondo cui “chi inquina paga”. Pertanto, chi ha una seconda casa utilizzata soltanto per le vacanze non produce la stessa quantità di rifiuti di un residente che vive la propria abitazione quotidianamente.
Secondo questo principio, quindi, la Tari sulla casa di un non residente utilizzata soltanto durante le vacanze dovrà essere ridotta, tenuto conto della quantità di rifiuti prodotta per i mesi di permanenza nell’immobile.
Al contribuente che aveva presentato ricorso contro l’importo troppo elevato della Tari e contro gli avvisi di pagamento inviati dal Comune, la Commissione ha disposto l’applicazione di uno sconto del 30%.
Il contribuenti ha però dovuto fornire idonea dimostrazione dell’utilizzo della casa soltanto in determinati mesi dell’anno.
In merito a cosa fare nel caso in cui la Tari sia addebitata anche su una seconda casa non abitata si sono espressi più volte sia il MEF sia la Corte di Cassazione, stabilendo che per provare che la casa è disabitata è possibile:
– dimostrare che nell’abitazione non sono attive le utenze di luce, gas e acqua;
– dimostrare che l’immobile non è arredato.
Gli ultimi chiarimenti sono stati forniti dal MEF che, nel corso di un interpellanza parlamentare dello scorso dicembre 2017, ha richiamato la sentenza della Cassazione n. 8383/2013 sostenendo che “solo l’assenza di arredi e di allacci ai servizi a rete permetterebbe di escludere totalmente gli immobili considerati dalla Tari”.