Il conduttore che, alla morte del locatore, continui in buona fede a versare i canoni nelle mani dell’erede legittimo e legittimario, che si trovi nel possesso dei beni ereditari, è liberato dalla propria obbligazione. È il principio richiamato dalla Corte di Cassazione, chiamata ad esprimersi sulla vicenda di un inquilino che – correttamente – al decesso della proprietaria aveva continuato a pagare l’affitto ai suoi eredi invece che corrisponderli al nudo proprietario dell’alloggio, divenutone pieno proprietario. Di seguito un estratto della sentenza.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. III civ., sent. 15.7.2016,
n. 14445
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I FATTI
Con atto di intimazione di sfratto per morosità, B.E., nudo proprietario di un immobile, assumendo di esser divenuto pieno proprietario a seguito della morte della titolare del diritto di usufrutto, D.M.L., chiedeva al Tribunale di Salerno di pronunciare ordinanza di convalida di sfratto per morosità nei confronti del conduttore F.G., che aveva maturato una morosità di venti canoni.
Il Tribunale di Salerno, rigettando l’opposizione proposta dal conduttore, dichiarava la risoluzione del contratto di locazione per mancato pagamento dei canoni di locazione condannando il F.G. al rilascio dell’immobile.
La Corte d’Appello di Salerno, in accoglimento della impugnazione del conduttore, rigettava invece la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento assumendo che il F.G., avendo continuato a pagare i canoni di locazione agli eredi testamentari della sua originaria locatrice, si fosse liberato dall’obbligazione avendo pagato al creditore apparente.
B.E. propone ricorso per cassazione nei confronti di F.G., per la cassazione della sentenza n. 9632012, depositata dalla Corte d’Appello di Salerno in data 27.11.2012.
Resiste con controricorso il F.G.. Non sono state depositate memorie.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione di norme di diritto, in particolare degli artt. 1182, 1189, 1197 e 1587 c.c.
Sostiene che avrebbe errato la corte d’appello nel ritenere applicabile al caso di specie l’art. 1189 c.c., che libera dall’obbligazione il debitore che ha eseguito il pagamento in favore del creditore apparente, avendo egli dimostrato in corso di causa di aver avvisato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento il conduttore della morte della titolare del diritto di usufrutto, e dell’avvenuto consolidamento in favore di esso ricorrente della piena proprietà dell’immobile, con contestuale invito ad effettuare i pagamenti dei successivi canoni in suo favore.
Aggiunge che erratamente la corte territoriale ha attribuito valenza di pagamento liberatorio al vaglia postale inviato dal controricorrente F.G. agli eredi della D.M.L. dopo la morte di questa, non avendo il pagamento con titolo di credito improprio efficacia liberatoria se non accettato dal creditore. La produzione in giudizio del vaglia da parte del conduttore era poi la prova che questo non fosse stato incassato.
Sostiene quindi che mancasse sia la prova dell’effettivo pagamento dei canoni di locazione per il periodo di morosità, anche se a persona diversa dal ricorrente, sia la prova della buona fede in capo al solvens.
Il ricorso è infondato.
Così come strutturato, il motivo di ricorso (omissis) si risolve in una mera confutazione in fatto della decisione attraverso la quale si ricava che la corte non abbia attribuito la stessa valenza che vi riconnette il ricorrente a determinati accadimenti (invio della raccomandata e del titolo dal quale risultava il suo acquisto della nuda proprietà (omissis).
Dall’esame della sentenza impugnata risulta peraltro una corretta applicazione da parte della corte d’appello dei principi di diritto consolidati in materia di pagamento liberatorio al creditore apparente: attraverso una valutazione delle circostanze del caso concreto di sua esclusiva competenza, la corte salernitana conclude che il conduttore, che era stato invitato ad effettuare il pagamento dei canoni dagli eredi testamentari della D.M.L. (i fratelli del B.E.) con lettera raccomandata, che era a conoscenza del fatto che fosse sub iudice l’atto con il quale la D.M.L. aveva ceduto ad uno solo dei suoi figli, il ricorrente B.E., il diritto di nuda proprietà sulla casa, e che da allora aveva iniziato a versare i canoni ai figli della sig. D.M.L., suoi eredi testamentari, i quali comparivano come condòmini nel fabbricato e si occupavano del pagamento dell’Ici e di altre incombenze a carico del proprietario, avesse pagato con effetto liberatorio al creditore apparente.
In conclusione, la corte ha correttamente ritenuto che i pagamenti effettuati dal debitore F.G. (che in questa sede il B.E. contesta siano avvenuti ma si danno per certi nella sentenza impugnata), fossero liberatori sulla base del principio dell’efficacia liberatoria del pagamento effettuato in favore del creditore apparente, dovendo ritenersi inidoneo a far venire meno la sua buona fede la sussistenza di un dubbio sulla sussistenza di un diritto altrui (Cass. n. 24696 del 2009).
Proprio in tema di pagamento dei canoni di locazione all’erede apparente, Cass. n. 8521 del 2012 ha recentemente affermato che: il conduttore che, alla morte del locatore, continui in buona fede a versare i canoni nelle mani dell’erede legittimo e legittimario, che si trovi nel possesso dei beni ereditari, è liberato dalla propria obbligazione, senza che rilevi né che esista controversia tra i coeredi sull’attribuzione dell’eredità, né che alcuno degli eredi abbia fatto pervenire copia del testamento al conduttore, rimanendo a carico del creditore, legittimato a conseguire il pagamento, l’onere di dimostrare il colpevole affidamento del conduttore. La corte salernitana ha motivatamente escluso, nel caso di specie, che il pagamento effettuato in favore del gruppo maggioritario degli eredi, da parte del conduttore, potesse essere ritenuto colpevole.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.
(omissis)
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi curo 2.500, di cui 200 per spese, oltre contributo spese generali ed accessori.