[A cura di: Corrado Sforza Fogliani – presidente Centro studi Confedilizia]
Molto è già stato detto a proposito del registro di anagrafe condominiale disciplinato dall’art. 1130 cod. civ.. Torniamo, ora, sull’argomento per evidenziare come i condòmini non siano tenuti a fornire prove documentali delle informazioni rese all’amministratore per la tenuta di tale registro. Sul punto, l’Autorità per la protezione dei dati personali ha osservato infatti che, in base alla disciplina sulla privacy, l’amministratore può trattare solo informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità da perseguire.
Può, pertanto, acquisire le informazioni che consentono di identificare e contattare i singoli partecipanti al condominio – siano essi proprietari, usufruttuari, conduttori o comodatari – chiedendo le generalità comprensive di codice fiscale, residenza o domicilio. Può chiedere, inoltre, i dati catastali: la sezione urbana, il foglio, la particella, il subalterno e il Comune.
Non può invece chiedere, perché risulterebbe eccedente, copia di altra documentazione: come, ad esempio, l’atto di compravendita in cui sono riportati i dati.
Si tratta di una puntualizzazione importante (confermata, peraltro, dal Garante con provvedimento n. 106 del 19.2.2015) che dà, all’evidenza, un’inequivocabile indicazione tanto agli amministratori, su come formare il registro in questione, quanto ai condòmini, su come rispondere nel caso ricevano, ai fini dell’anagrafe condominiale, una richiesta di copia dell’atto di acquisto del loro immobile.
Sempre in tema di anagrafe condominiale, vi è poi da sottolineare, ove occorra l’acquisizione dei dati catastali, che Confedilizia ha stipulato un’apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate per la fornitura del Servizio di visure catastali ed ipotecarie on-line. Grazie a questo servizio è quindi possibile, per chi ne faccia richiesta, accedere – tramite le associazioni territoriali di Confedilizia – agli archivi informatici dell’Agenzia delle Entrate per acquisire copia delle visure catastali e ipotecarie di fabbricati e terreni.