Anche il condominio è nei fatti un consumatore, con la conseguenza che al contratto che tale ente eventualmente stipuli con un professionista si applicano le norme poste dal codice del consumo. È il principio di diritto espresso dal Tribunale di Milano con la sentenza di cui riportiamo un estratto.
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TRIBUNALE MILANO
Sez. XI, sent. 21.7.2016
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
(omissis)
Il Tribunale osserva, in diritto, che la giurisprudenza consolidata del Giudice di legittimità ha affermato che il condominio – in quanto agisce per scopi estranei alla attività commerciale – è un consumatore, essendo del tutto irrilevante che il contratto sia concluso dall’amministratore: “Al contratto concluso con il professionista dall’amministratore del condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applicano, in presenza degli altri elementi previsti dalla legge, gli artt. 1469-bis e seguenti cod. civ., atteso che l’amministratore agisce quale mandatario con rappresentanza dei vari condòmini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale” (Cass. civ., sez. 3, ord. 24.07.2001, n. 10086; Cass. civ., sez. 3, 12.01.2005, ord. n. 452).
Altresì, va osservato che la giurisprudenza assolutamente consolidata della Corte di legittimità, che si condivide, ha da tempo affermato che il combinato disposto degli artt. 33 co. 1 lett. u) e 36 D. Lgs. 6 settembre 2005 prevedono la competenza esclusiva ed inderogabile (salvo che la clausola derogativa sia stata appositamente e specificamente negoziata, circostanza nel caso di specie neanche allegata) per il professionista del Tribunale del luogo di residenza o domicilio del consumatore, tali disposizioni implicando altresì il superamento – per le controversie aventi ad oggetti contratti conclusi dal consumatore – dei fori alternativi previsti dall’art. 20 c.p.c. (così testualmente: Cass. civ., sez. 3, ord. n. 10832 del 17.05.2011).
Dunque, alla stregua dei superiori arresti deve concludersi che la presente controversia ha ad oggetto contratto concluso tra un professionista ed un consumatore e, pertanto, vi è la competenza funzionale ed inderogabile del foro del consumatore, cioè del luogo di residenza o domicilio del Condominio, che nel caso di specie è situato in Voghera, onde va dichiarata la competenza esclusiva ed inderogabile del Tribunale di Pavia.
L’eccezione di incompetenza del giudice del monitorio è dunque fondata, onde va accolta l’opposizione in parte qua e va dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto, che va revocato.
(omissis)
Anche per la causa di merito sulla pretesa creditoria introdotta da C. sussiste evidentemente la competenza territoriale inderogabile esclusiva del Tribunale di Pavia, come sopra scritto, onde va assegnato il termine di legge per l’eventuale riassunzione ad onere della parte interessata alla prosecuzione del giudizio avanti al Tribunale dichiarato competente.
(omissis)
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando sull’eccezione di incompetenza per territorio svolta dall’Opponente:
dichiara la nullità del decreto ingiuntivo telematico opposto n. 15202/2015, emesso dal Tribunale di Milano il 2.05.2015, pubblicato il 15.05.2015, per essere competente in via esclusiva il Tribunale di Pavia, quale foro del consumatore.
(omissis)