Si può installare un cancello in condominio per impedire il parcheggio a veicoli non autorizzati anche quando la struttura renda più difficile l’accesso dei clienti a un negozio che ha sede nello stabile? È la complicata vicenda sulla quale si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza 1584 del 28 gennaio 2015, di cui riportiamo un estratto.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., sent. 28.1.2015, n. 1584
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 841 e 1064 c.c., giacché a suo avviso al solo proprietario del fondo servente è riconosciuta la facoltà di recintare il fondo e non anche al titolare di un diritto reale minore, con la conseguenza che dovrebbe ritenersi vietato al titolare ovvero al possessore di una servitù di apportare qualsiasi innovazione rispetto all’estensione ed alle modalità di esercizio della stessa. Aggiunge, altresì, che non è stato installato l’annunciato citofono ed il sistema di apertura a distanza a suo esclusivo servizio. A corollario della censura viene formulato il seguente quesito di diritto: “La facoltà di recintare il fondo, e conseguentemente modificare le precedenti modalità di esercizio delle ivi insistenti servitù, contro l’espressa manifestata volontà del contitolare o compossessore della servitù e del titolare del fondo servente, è riconosciuta esclusivamente al comproprietario o compossessore pieno, ovvero anche al contitolare o compossessore di una servitù di passaggio?”.
Il secondo motivo con il quale la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. in merito all’affermato rigetto “in toto” del ricorso a tutela del possesso da lei proposto, per cui la condanna della ricorrente alle spese di entrambi i gradi di giudizio sarebbe in contrasto con la norma indicata pone il seguente quesito di diritto: “La parte non integralmente soccombente in giudizio, o meglio le cui domande sono state solo parzialmente accolte, può essere condannata alle spese di lite, e a maggior ragione in assenza della necessaria esplicitazione dei giusti motivi che possano giustificare tale condanna?”.
Con il terzo motivo, nel denunciare il vizio di motivazione, la ricorrente contesta nel merito la motivazione “a suo dire apparente” per giungere a ritenere l’affermata liceità della condotta dei condòmini resistenti, senza tenere in alcun conto che la proprietaria della strada aveva prestato il suo consenso “solo in presenza dell’unanime accordo di tutti gli aventi diritto”. Inoltre ritiene incongrue le argomentazioni addotte circa l’insussistenza dell’effetto dissuasivo per la clientela di dovere fare uso di tale meccanismo per accedere all’attività commerciale. La ricorrente, infine, si duole del ritenuto integrale rigetto del ricorso da parte del giudice del gravame, al di là del tenore letterale del dispositivo della sentenza.
I motivi uno e tre del ricorso principale, essendo strettamente connessi “in quanto attengono entrambi a censure relative alla configurazione di una modifica alla situazione possessoria ritenuta consentita” possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono in parte inammissibili e in parte infondati.
Ed invero, occorre premettere che in sede possessoria è possibile la coesistenza simultanea di più situazioni possessorie, anche di diverso contenuto, in relazione alla medesima cosa, in capo a differenti soggetti, esprimentesi per ognuno di essi in attività corrispondenti all’esercizio di diritti reali diversi, e, perciò, il fatto che si accerti l’esistenza di un possesso di terreno corrispondente all’esercizio di una servitù di passaggio, non esclude, di per sé, che il medesimo bene possa essere posseduto da altro soggetto, che eserciti sullo stesso un possesso corrispondente alla estrinsecazione dei poteri propri del proprietario di un bene, sia pure gravato di servitù in favore di altri, giacché ciò che rileva è la situazione di fatto e non la titolarità del diritto corrispondente (Cass. 18 settembre 1965; Cass. 7 giugno 1973 n. 1648).
Tanto chiarito, i motivi del ricorso non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata la quale non ha certo escluso che la ricorrente fosse compossessore della strada e che a tale titolo aveva agito ma anzi “nel ritenere lecita la installazione del cancello perché lo stesso non impediva od ostacolava il passaggio sulla strada” ha dato per presupposto che la C. legittimamente esercitava il passaggio oggetto della richiesta tutela. In realtà, come si è accennato, la domanda di rimozione è stata respinta sull’assorbente e motivato accertamento che la barra automatizzata in questione, munita di un citofono senza fili avente centralina con pulsante di chiamata accessibile anche a soggetti a bordo di sedia a rotelle e cordless di risposta, poteva essere aperta con telecomando, dovendo qui ricordarsi l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui in tema di tutela possessoria, non ogni modifica apportata da un terzo alla situazione oggettiva in cui si sostanzia il possesso costituisce spoglio o turbativa, essendo sempre necessario che tale modifica comprometta in modo giuridicamente apprezzabile l’esercizio del possesso (Cass. n. 11036 del 2003; Cass. n. 1743 del 2005) e, in particolare che l’apposizione di un cancello di agevole apertura, non configura spoglio o molestia ma costituisce un atto lecito rientrante nelle facoltà dei compossessori (cfr. Cass. n. 154 del 1994; Cass. n. 3831 del 1985), dovendo al riguardo ritenersi del tutto irrilevanti le ragioni soggettive che abbiano spinto i resistenti alla collocazione del cancello. Decisiva, dunque, è stata la verifica, che peraltro rientra nell’indagine di fatto riservata al giudice di merito, che il cancello non apportava apprezzabile menomazione del passaggio esercitato dai potenziali clienti della ricorrente.
Ne consegue che è inconferente il richiamo agli artt. 1064 e 841 c.c., di cui al primo motivo, essendo nella specie invocata tutela possessoria.
Del resto questa Corte, con decisione risalente nel tempo, ha avuto occasione di affermare che nell’ipotesi in cui più soggetti esercitino distinte servitù di passaggio su un medesimo fondo, la valutazione dell’estensione del possesso e del modo di esercizio delle servitù, al fine di stabilire se un determinato comportamento di uno di tali soggetti configuri, considerato sotto il profilo oggettivo e soggettivo, una turbativa del concorrente possesso altrui, meritevole di tutela ai sensi dell’art. 1170 c.c., deve essere compiuta tenendo conto dei titoli vantati dai diversi possessori e secondo criteri di temperamento suggeriti dalle esigenze della civile convivenza e delle relazioni di buon vicinato (così Cass. 27 giugno 1985 n. 3862). L’accertamento compiuto al riguardo dal giudice del merito è incensurabile in sede di legittimità, se “come nella specie” sorretto da motivazione adeguata ed immune da errori, per avere la corte di merito argomentato anche in punto di prova del passaggio. Giova aggiungere che la circostanza che le sedie a rotelle avrebbero la necessità di transitare sul marciapiede previo superamento di un dislivello di 20 cm., risulta superata dalla possibilità di utilizzare la strada previo impiego dell’impianto citofonico, mentre risultano questioni nuove quelle relative all’esistenza di vetrine nelle quali sarebbero esposti al pubblico i beni oggetto del commercio della ricorrente ovvero della mancata realizzazione dell’annunciato sistema di apertura a distanza, peraltro esigibile in via esecutiva.
Del pari è infondato il secondo motivo del ricorso principale ‘”con il quale la ricorrente si duole della ritenuta integrale soccombenza nell’attribuirle le spese dei due gradi di giudizio” avendo la sentenza impugnata affermato che la domanda di tutela possessoria della C. doveva essere rigettata, atteso che l’installazione della barra telecomandata e la sua chiusura anche nelle ore di apertura del negozio al più costituiva un mero disagio, controbilanciato dalla giustificata necessità di impedire l’accesso di estranei con pericolo per la sicurezza e tranquillità dei condòmini, e non integrava una molestia o turbativa del possesso della servitù di passaggio, ragione per la quale l’originaria attrice appellante, essendo totalmente soccombente, doveva essere condannata a rifondere alle controparti le spese di entrambi i gradi. Né dall’assunto della ricorrente “secondo il quale la subordinazione della eliminazione dell’ordine di tenere aperta la barra nelle ore di apertura del negozio, stabilita dalla sentenza di primo grado, alla installazione del citofono senza fili, escludeva che il suo ricorso possessorio fosse stato integralmente rigettato” è possibile desumere una soccombenza solo parziale della C., in quanto la stessa aveva chiesto con l’atto di citazione l’incondizionata eliminazione della sbarra e si era opposta alla messa in opera degli strumenti previsti sin in origine nella delibera condominiale proprio per soddisfare le sue esigenze commerciali e che la sentenza ha ritenuto adeguati alla tutela del suo possesso.
Solo per completezza argomentativa, osserva il Collegio che in materia di spese giudiziali, il sindacato di legittimità trova ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa (Cass. n. 1428 del 1993; Cass. n. 14023 del 2002; Cass. n. 5386 del 2003; Cass. n. 13660 del 2004; Cass. n. 10052 del 2006; Cass. n. 12963 del 2007 e Cass. n. 17351 del 2010 tra le tante), intendendosi per tale la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata integralmente respinta, giacché solo la parte totalmente vittoriosa, neppure in parte, può e deve sopportare le spese di causa. In tutti gli altri casi, non si configura la violazione del precetto di cui all’art. 91 c.p.c. in quanto la materia del governo delle spese processuali rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, pertanto, esula dal sindacato di legittimità, salva la possibilità di censurarne la motivazione basata su ragioni illogiche o contraddittorie (profilo nella specie insussistente e neanche dedotto dalla ricorrente).
L’esame dell’unico motivo del ricorso incidentale condizionato, con il quale il C. lamenta il mancato esame del primo motivo dell’appello incidentale, resta assorbito dal rigetto del ricorso principale.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.