Quali sonole gravi irregolarità che potrebbero portare alla revoca dell’amministratore
condominiale? Lo ha ricordato il Tribunale di Milano, con l’ordinanza di cui
riportiamo un estratto.
TRIBUNALE MILANO
Sez. volontaria giurisdizione,
7.10.2015
Il Collegio, sciogliendo la riserva di cui a verbale del 1° ottobre 2015,
ritenuto che:
* il ricorrente chiede la revoca dell’amministratore del condominio,
lamentando una serie di inadempimenti
e di violazioni da parte
dell’amministratore stesso;
* all’esito del contraddittorio e seguendo l’elenco delle censure mosse dal ricorrente stesso risulta che:
– i dati relativi all’amministratore sono indicati in tutte le carte
intestate, comprese le comunicazioni postali, con l’esatta denominazione della
società di persone cui è affidato l’incarico di amministrare il condominio
e con specifica indicazione anche del nominativo del socio accomandatario, dati
che risultano chiaramente anche sulla corrispondenza intercorsa con l’odierno
ricorrente;
– i compensi
dell’amministratore sono stati approvati nelle stesse assemblee di nomina, con
indicazione del compenso spettante all’amministratore medesimo (vedi documenti
prodotti dallo stesso ricorrente);
– il luogo in cui si trovano i registri
condominiali è inequivocabilmente identificato e identificabile nella
sede della S.a.s. in Milano;
– in assenza di diversa indicazione, è evidente che i documenti
condominiali potevano e possono essere liberamente consultati dai condòmini,
previo avviso e appuntamento; non risulta, del resto, che lo studio […] abbia
mai opposto un rifiuto o non
abbia dato riscontro a richieste di accesso
alla documentazione condominiale;
– i requisiti soggettivi per lo svolgimento dell’incarico sono documentati
dal resistente, che ha allegato anche l’attestato di partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale;
– la mancata apertura di un conto corrente condominiale è smentita
documentalmente (documento 2 del resistente).
(omissis)
* Successivamente (con la delibera prodotta dal resistente stesso) è stato confermato dall’assemblea con la
prescritta maggioranza; è, quindi, intervenuto un nuovo mandato, rispetto al
quale risulta rispettato anche l’obbligo di apertura del conto corrente
intestato al condominio: l’omesso inserimento all’ordine del
giorno dell’assemblea del 9 febbraio 2015 della nomina dell’amministratore è
conforme alla nuova disciplina che vuole la durata in carica
dell’amministratore per un anno tacitamente
prorogabile per un altro anno, salvo delibera di revoca assunta
dall’assemblea medesima; la mancata convocazione di assemblea per deliberare
sulla partecipazione alla mediazione
introdotta dall’odierno ricorrente non costituisce omissione rilevante: in
effetti, nessun giudizio contenzioso è stato introdotto dal ricorrente nei
confronti del condominio a seguito della mancata
partecipazione alla mediazione; le uniche censure sollevate […] si limitano
ad investire l’operato dell’amministratore e, in effetti, sono state fatte
valere in questa sede di volontaria giurisdizione;
* il condominio, quindi, non era e non è parte del
contenzioso e alla presente procedura non è neppure applicabile l’obbligo della
mediazione obbligatoria (vedi art. 71 quater Disp. Att. c.c.);
* l’assemblea per l’eventuale revoca dell’amministratore è stata convocata
e si è tenuta, concludendosi con la riconferma e/o nuova nomina del resistente;
delibera adottata con i quorum di
legge;
* alla luce di quanto precede emerge evidente che non sussistono le gravi irregolarità richieste dall’art. 1129 c.c. ai
fini della revoca dell’amministratore;
* deve pronunciarsi la condanna della parte soccombente alla rifusione delle
spese di procedura, pur trattandosi di volontaria giurisdizione (cfr. Cass.
sent. n. 1274 del 13.3.1989);
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere al
resistente le spese del procedimento, che liquida in complessivi euro 1.500
oltre accessori di legge. Si comunichi.