La necessità dell’autorizzazione assembleare – sia pure in sede di successiva ratifica – si riferisce, espressamente, a quei giudizi che esorbitano dai poteri dell’amministratore ai sensi dell’art. 1131 c.c., commi 2 e 3 (Cass. 1451/2014). La regola contenuta nel 1° comma dell’art. 1131 c.c., attribuisce invece all’amministratore del condominio il potere di agire in giudizio sia contro i condòmini sia contro i terzi. È quanto disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza 7359 del 13 aprile 2015, di cui riportiamo un estratto.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. III civ., sent. 13.4.2015, n. 7359
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2005 il Sig. X propose opposizione al decreto ingiuntivo n. 690 del 2005, emesso per non aver pagato spese di condominio.
Sosteneva il ricorrente, il proprio difetto di legittimazione passiva per non essere proprietario dell’immobile ubicato nel condominio intimante, bensì assegnatario provvisorio dello stesso in quanto subentrato, unitamente alla madre, nella posizione del padre.
Nel merito eccepì che le somme non erano dovute, o comunque maggiori di quelle che avrebbe dovuto corrispondere.
Si difese il condominio di (omissis) sostenendo che il signor X risultava essere l’effettivo proprietario dell’immobile per averlo riscattato con il pagamento del prezzo ed, in ogni caso, in qualità di assegnatario era ugualmente tenuto al pagamento degli oneri condominiali ingiunti.
Il giudice di pace di Messina, rigettò l’opposizione e confermò il decreto ingiuntivo opposto condannando il ricorrente anche alle spese.
La decisione è stata confermata, con sentenza n. 31/2011 del Tribunale di Messina.
Avverso tale decisione, il signor X propone ricorso in Cassazione sulla base di quattro motivi.
Il condominio non svolge attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente deduce la “violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull’eccezione di difetto di rappresentanza dell’amministratore e sull’inammissibilità dell’atto di costituzione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4”.
Lamenta il signor X che il Tribunale di Messina ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità degli atti di costituzione nei giudizi di primo e secondo grado da parte dell’amministratore del condominio per mancanza di ratifica in assenza di preventiva autorizzazione del suo operato da parte dell’assemblea condominiale.
Con il secondo motivo, il X lamenta la “violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 329 e 346 c.p.c., ed omessa e/o contraddittoria e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.
Sostiene il ricorrente, nell’articolato motivo, che:
a) il tribunale di Messina ha errato perché non poteva pronunciarsi sull’avvenuto riscatto della proprietà da parte del M. e che si era formato sul punto il giudicato ai sensi dell’art. 329 c.p.c.;
b) il Tribunale ha errato perché ha stabilito che il ricorrente fosse tenuto al pagamento degli oneri condominiali quale assegnatario dell’immobile;
c) che il tribunale al fine di ritenere il ricorrente tenuto al pagamento degli oneri condominiali quale assegnatario ha applicato una sentenza della corte di legittimità che riguardava un caso diverso rispetto a quello oggetto del presente giudizio.
Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la “violazione falsa applicazione degli artt. 1104, 1117 e 1123, c.c., per aver erroneamente individuato nel ricorrente il soggetto obbligato a corrispondere gli oneri condominiali, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.
Il tribunale di Messina ha errato perché lo ha ritenuto legittimato a ricevere ingiunzione di pagamento da parte del condominio quando in realtà lui non è il proprietario dell’immobile.
Con il quarto ed ultimo motivo, il X denuncia la “violazione falsa applicazione del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 5, in materia di tariffe forensi ed omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.
Sostiene il ricorrente che nella liquidazione delle spese il giudice dell’appello ha violato la disciplina dell’inderogabilità della tariffa forense vigente.
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo è infondato perché la sentenza citata dal ricorrente delle Sezioni Unite, la n. 18331 del 2010, è assolutamente inconferente alla fattispecie in oggetto. La sentenza citata, infatti, riguarda l’art. 1131 c.c., commi 2 e 3 e non il primo comma dell’articolo citato.
L’ambito applicativo del dictum delle Sezioni Unite – con la regola, da essa esplicitata, della necessità dell’autorizzazione assembleare, sia pure in sede di successiva ratifica – si riferisce, espressamente, a quei giudizi che esorbitano dai poteri dell’amministratore ai sensi dell’art. 1131 c.c., commi 2 e 3 (Cass. 1451/2014).
Ma non è questo il caso di specie, posto che la regola contenuta nel 1° comma dell’art. 1131 c.c., attribuisce all’amministratore del condominio il potere di agire in giudizio sia contro i condòmini sia contro i terzi.
Il secondo motivo, articolato in tre sub-motivi, e il terzo sono in parte inammissibili e in parte infondati.
Sono inammissibili, il 2 sub a) ed il terzo, perché, a parte la genericità degli stessi, pur denunciandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non sono poi indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate, o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non consentendo alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 3010/2012; Cass. 20951/2011). Nel caso di specie si limita il ricorrente solo a riportare le massime di sentenze di questa Corte ed a fare affermazioni apodittiche del tipo “ha violato i principi informatori della materia, applicando falsamente il disposto di cui agli artt. 1104,1117 e 1123”.
Il secondo motivo, sub b) e c), è invece infondato perché il Giudice ha ben motivato in sentenza che il ricorrente nella sua qualità di assegnatario, subentrato iure hereditatis nella posizione del padre, originario assegnatario, era tenuto in ogni caso al pagamento degli oneri condominiali.
Il quarto motivo è infondato in quanto richiede, a questa Corte, di effettuare valutazioni di merito che non possono essere controllate in questa sede, quali per esempio il numero udienze a cui l’avvocato avrebbe assistito.
Considerato che il Condominio (omissis) non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio, le spese non sono dovute.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e nulla spese.