Due condòmini “perseguitano” la titolare di un negozio sito nello stesso condominio, parcheggiando i loro mezzi sia nei pressi dell’ingresso pedonale, sia nei posti auto riservati alla esercente. La Cassazione conferma che si tratta di stalking, e ribascisce la legittimità del sequestro dei mezzi. Di seguito un estratto della sentenza.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. V pen., sent. 16.1.2017,
n. 1826
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RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 9 novembre 2015 il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di riesame presentata da T.S. e D.D. avverso l’ordinanza di convalida di sequestro preventivo d’urgenza e contestuale decreto di sequestro preventivo emessa in data 6.10.2015 dal G.I.P. di Reggio Calabria, avente ad oggetto un autocarro Iveco ed un’autovettura Opel intestate a T.S. utilizzati, secondo l’accusa, per perpetrare atti persecutori ai danni di C.P. titolare dell’esercizio commerciale (omissis).
2. Con atto sottoscritto dal loro difensore hanno proposto ricorso per cassazione gli indagati affidandolo ai seguenti motivi.
(omissis)
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 110 c.p. e art. 125 c.p.p..
Lamentano i ricorrenti che l’ordinanza impugnata non ha speso una riga di motivazione sulla specifica doglianza contenuta nei motivi del riesame secondo cui dal titolo di compravendita risultava che la persona offesa aveva la disponibilità di tre posti auto non numerati nella parte sud ed uno nella parte nord del parcheggio mentre i ricorrenti avevano un posto auto nella parte nord. In ogni caso la parte sud era molto estesa e consentiva di parcheggiare anche ai condòmini non aventi posti auto.
2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 321 c.p.p. in relazione all’assenza di nesso di pertinenzialità e periculum in mora.
Lamentano i ricorrenti che difetta il presupposto di pertinenzialità dei beni sequestrati con il reato di cui all’art. 612 bis c.p. non essendo gli autoveicoli in esame strutturati e finalizzati esclusivamente a consentire ai ricorrenti di intralciare l’accesso al (omissis), potendo tale intralcio essere provocato dai ricorrenti con altri mezzi.
(omissis)
CONSIDERATO IN DIRITTO
(omissis)
2. Il secondo motivo ed il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, data la stretta colleganza delle questioni trattate, sono parimenti inammissibili.
L’ordinanza impugnata, con dovizia di particolari, ha descritto una serie continua di episodi, tratti dalle immagini dell’impianto di videosorveglianza, nei quali i ricorrenti hanno reiteratamente utilizzato gli automezzi in sequestro per perpetrare molestie ai danni della signora C., parcheggiando gli autoveicoli in questione nei pressi dell’ingresso pedonale dei clienti del (omissis) al fine di rendere più disagevole l’accesso, o nei pressi della rampa carrabile in prossimità del cancello di proprietà, così impedendo l’accesso di qualsivoglia veicolo sul retro dell’attività commerciale, o spostando senza alcuna apparente ragione l’automezzo dal lato nord del parcheggio (l’unico in cui i ricorrenti hanno in dotazione un posto auto) al lato sud, così occupando lo spazio in cui la persona offesa ha diritto di parcheggiare tre autovetture (circostanza quest’ultima quindi ben valutata, a differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti, nel secondo motivo).
Il Tribunale del Riesame ha quindi puntualizzato il sistematico uso molesto che i ricorrenti hanno fatto dei loro automezzi, così dimostrando il nesso di pertinenzialità di questi ultimi con il reato ex art. 612 bis c.p., con una reiterazione delle proprie condotte nel tempo che ha determinato nella persona offesa un perdurante stato d’ansia (uno dei tre eventi richiesti in via alternativa dalla fattispecie degli atti persecutori), a nulla rilevando – come lamentato dai ricorrenti – che tali mezzi non siano oggettivamente “strutturati” esclusivamente ad intralciare l’accesso al (omissis), essendo stata evidenziata dai giudici di merito la particolare relazione di asservimento degli automezzi al reato, l’oggettivo collegamento tra i medesimi non nei termini di un rapporto di mera occasionalità ma di uno stretto nesso strumentale.
Non può dunque ritenersi integrata la lamentata violazione dell’art. 321 c.p.p..
(omissis)
Orbene, nel caso di specie, ciò che rileva, al fine di ritenere il nesso di pertinenzialità tra gli automezzi utilizzati dagli indagati ed il delitto di stalking perpetrato ai danni della persona offesa, è proprio il costante e reiterato inserimento di tali veicoli nell’organizzazione esecutiva del reato, essendo quindi del tutto ininfluenti in tale tipologia di delitti le caratteristiche strutturali degli stessi automezzi.
(omissis)
La circostanza che si tratti di beni la cui disponibilità è di per sé lecita non rileva se, come è stato ricostruito dai giudici di merito, proprio quegli automezzi sono stati reiteratamente e funzionalmente utilizzati per perseguire finalità illecite, essendo anche in tale ipotesi comunque configurabile l’asservimento della “res” al reato, lo stretto nesso strumentale che ne giustifica il sequestro preventivo, e ciò al fine di evitare che la perdurante disponibilità della cosa pertinente al reato possa protrarre o aggravare le conseguenze di esso.
(omissis)
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della Cassa delle Ammende.
Dispone l’oscuramento dei dati identificativi delle parti.