La veridicità dei fatti esposti e la continenza delle modalità espressive. Sono due parametri che pongono limiti al diritto di critica di un condomino nei confronti dell’operato dell’amministratore, e che possono fa condannare il primo per diffamazione. È la vicenda di cui si è occupata la Cassazione, con la sentenza 24871/2017, di cui riportiamo un estratto.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. V pen., sent. n. 24871/2017
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RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Giudice monocratico di Lodi in funzione di Appello, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, che aveva condannato l’imputato alla pena di giustizia per i reati di ingiuria e diffamazione nei confronti dell’amministratore del condominio, ordinando la sospensione condizionale della pena ed il beneficio di cui all’art 175 c.p.; fatti di settembre 2012.
1. Avverso la decisione ha proposto ricorso l’imputato (omissis).
1.2. Tramite il terzo motivo è stata censurata la violazione dell’art. 51 c.p., poiché la sentenza non avrebbe ravvisato l’esimente del diritto di critica, poiché la missiva incriminata non avrebbe contenuto gratuitamente offensivo e avrebbe rispettato il limite della continenza.
Il ricorso ha rappresentato, infine, l’abrogazione del reato di ingiuria, chiedendo la relativa declaratoria con riduzione della pena e del risarcimento del danno per la parte corrispondente alla fattispecie non costituente reato.
All’odierna udienza il PG ha concluso per l’annullamento senza rinvio per l’ingiuria e rigetto nel resto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Deve, in primis, osservarsi che il reato di ingiuria addebitato al giudicabile, è stato nelle more abolito con l’intervento legislativo del DLgvo 15.1.2016. In proposito deve citarsi il consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale l’abolitio criminis sopravvenuta alla sentenza impugnata deve essere rilevata anche nel caso di ricorso inammissibile ed indipendentemente dall’oggetto del gravame, anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, che impone di evitare una pronunzia di inammissibilità, che, come unico effetto, sposterebbe la pronuncia di abrogazione del reato alla fase esecutiva. (omissis).
Per il resto il ricorso è inammissibile.
(omissis)
4. Quanto al terzo motivo, imperniato sul mancato riconoscimento del diritto di critica da parte dei Giudici del merito, il ricorrente ha dedotto che le affermazioni ritenute diffamatorie sarebbero conformi al vero, come risulterebbe da documentazione allegata agli atti dei processi e sarebbero state espresse rispettando il limite della continenza. Deve, in contrario, rilevarsi che la citata prova documentale non è presente agli atti, come già constatato e scritto dai Giudici territoriali.
4.1. D’altra parte la motivazione appare corretta in diritto ed ampiamente illustrativa delle ragioni della decisione, avendo riportato, alla pagina 3, i passaggi dello scritto incriminato in cui erano state avanzate accuse specifiche di incompetenza professionale nei confronti dell’amministratore ed, ancor più gravemente, di collusioni con le imprese appaltatrici dei lavori e comportamenti truffaldini ai danni dei condòmini, della cui buona fede ed impreparazione avrebbe più volte profittato per deliberare lavori inutili e dispendiosi. In coerenza con l’analisi condotta, la sentenza ha, quindi, escluso la veridicità dei fatti esposti e la continenza nelle modalità espressive degli stessi, asserendo la sproporzione e l’idoneità di queste ultime a sostenere l’attribuzione di condotte truffaldine alla parte civile.
Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata quanto all’addebito di ingiuria perché il fatto non è previsto come reato ed il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.
In conseguenza gli atti del processo devono essere rinviati al Tribunale di Lodi per la determinazione della pena e del risarcimento del danno relativi al reato di diffamazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’addebito di ingiuria, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e rinvia al Tribunale di Lodi per la determinazione della pena e del risarcimento del danno in relazione al delitto di diffamazione.