Il decreto ingiuntivo a carico di condòmini morosi è irregolare se l’amministratore non ha messo in mora tutti gli aventi diritto e i comproprietari. Da qui anche un richiamo a tenere sempre aggiornato il registro di anagrafe condominiale. È la sostanza di quanto espresso dal Giudice di Pace di Taranto con la sentenza di cui riportiamo un estratto.
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GIUDICE DI PACE DI TARANTO
Sent. 1.3.2016
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(omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione al precetto con annesso Decreto Ingiuntivo è fondata e merita accoglimento.
(omissis)
A tal riguardo, il Condominio opposto non ha provato di aver eseguito la messa in mora nei confronti di tutti gli aventi diritti e comproprietari dell’unità immobiliare e poi la successiva richiesta del decreto ingiuntivo e successiva notifica del precetto ad uno solo degli intestatari dell’unità immobiliare interessata, se ne ricorrono le condizioni, atteso che tutte le spese (compresa la corrispondenza) vanno a carico del condomino inadempiente o moroso.
Dette circostanze non possono essere provate tramite testi, in quanto devono essere provate solo documentalmente.
Eppure, ogni amministratore con una semplice visura degli atti catastali, del costo di un solo Euro per ditta, può acquisire le intestazioni delle varie unità immobiliari, evitando così di produrre atti del tutto annullabili.
L’indicazione del nominativo nelle tabelle millesimali può essere utilizzato, fino a quando i pagamenti avvengono bonariamente, ma nel momento ili cui risulti necessario azionare procedimenti coattivi, non si può non attingere elementi certi dagli atti di proprietà dei condòmini e/o catastali, che è opportuno se non obbligatorio tenere sempre aggiornati.
Non si può omettere di considerare che ai sensi dell’art. 1130 n. 6 c.c. l’anagrafe condominiale deve contenere le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza.
L’anagrafe condominiale deve essere istituita ed aggiornata dall’amministratore nei modi e nelle forme indicate dall’art. 1129, secondo comma, c.c. (comunicazione ai condomini dei giorni e delle ore in cui è possibile prenderne visione ed estrarne copia a proprie spese), deve metterla a disposizione degli interessati e non di chiunque per evitare violazioni della privacy, a meno che i vari comproprietari di una unità immobiliare non comunichino all’amministratore che ogni rapporto con il Condominio avvenga a nome di un solo dei comproprietari con delega sottoscritta da tutti gli altri rimanenti aventi diritti.
Per quanto sopra il decreto ingiuntivo non può che essere revocato, perché emesso irregolarmente ed a carico di soggetto di cui non è stata dimostrata la piena ed esclusiva proprietà, non potendosi verificare inoltre la ricorrenza o meno dell’ipotesi dell’art. 752 c.c.
Il decreto ingiuntivo, nella sua essenza di procedimento speciale sommario può sussistere solo se corretto sotto il profilo di soggetti legittimati, sia sugli elementi richiesti dagli artt. 642 e successivi del c.p.c. non potendosi ricorrere all’utilizzo del procedimento sommario di ingiunzione, in assenza della sussistenza di elementi fondamentali, quali la esatta indicazione del creditore, del debitore, la quantificazione esatta della somma e la sua liquidità e ciò soprattutto allorquando viene chiesto immediatamente esecutivo.
(omissis)
Di conseguenza il precetto ed annesso decreto opposto non possono che essere totalmente annullati.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 81 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Taranto, dr. M.G., definitivamente pronunciando sulla opposizione notificata contro il Condominio …, avverso il precetto ed annesso decreto ingiuntivo n. …, emesso dal Giudice di Pace di Taranto e notificato in data …, ogni altra istanza, eccezione, deduzione rigettata, così provvede:
– accoglie l’opposizione; di conseguenza revoca il decreto ingiuntivo opposto, condannando il Condominio … alla restituzione in favore di A.S. delle somme da questi versate pari ad Euro 1.437.