Dopo ben 32 anni dai fatti, sembra essersi conclusa la vicenda processuale relativa alla corretta ripartizione delle spese per la messa in sicurezza di un solaio, che era a pericolo di crollo. Ecco come si sono svolti i fatti e qual è stata la decisione della Cassazione.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., sent. 20.2.2015, n. 3463
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RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, depositata il 16 novembre 2007, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Castrovillari, ha condannato R.Z. a pagare a O.Z., S.M. e M.L.M. la somma di euro 2.050, oltre interessi.
1.1. Il procedimento era stato introdotto nel 1983 da C.M., O.Z., S.M. e M.L.M. – proprietari di un vano cucina sovrastante per la condanna di R.Z. proprietaria del vano sottostante – al pagamento della metà delle spese occorrenti per i lavori di consolidamento del solaio, che erano stati autorizzati con provvedimento d’urgenza.
La convenuta Z. aveva contestato la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento d’urgenza, assumendo che l’immobile necessitava di interventi radicali strutturali, come da ordinanza sindacale.
1.2. Dopo aver disposto nuova CTU, il Tribunale aveva confermato il provvedimento d’urgenza e condannato la convenuta a pagare la metà delle spese occorrenti per l’esecuzione degli interventi sull’immobile.
1.3. Proponeva appello R.Z. per contestare l’an e il quantum della pronuncia; resistevano O.Z., S.M. e M.L.M., anche in qualità di eredi di C.M., e proponevano appello incidentale per la specificazione dell’importo ad essi spettante.
2. La Corte d’appello accoglieva il gravame principale limitatamente al quantum e al riparto delle spese processuali.
2.1. Era confermata, attraverso il richiamo alle CTU, l’esistenza delle ragioni di urgenza poste a fondamento dei provvedimenti interinali, e specificamente il pericolo di crollo del corpo aggiunto del fabbricato, che costituiva l’oggetto dell’intervento richiesto dagli attori.
2.2. L’appellante Z. doveva corrispondere il 50% del costo dei lavori eseguiti sulle parti comuni, che non erano specificati nella fattura prodotta dagli attori, sicché l’importo doveva essere rideterminato sulla base della CTU, e in questa statuizione rimaneva assorbito l’appello incidentale.
3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso R.Z., sulla base di un motivo.
Resistono con controricorso S.M. e M.L.M., anche in qualità di eredi di O.Z..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Con l’unico motivo di ricorso è dedotto vizio di motivazione su punti decisivi della controversia.
Si assume che la Corte d’appello non avrebbe motivato sulla questione della necessità di interventi di manutenzione e ristrutturazione più ampi – secondo le soluzioni prospettate da uno dei CTU (ing. S.) – che la sig.ra Z. aveva posto con l’atto di appello, così riducendo l’originaria domanda riconvenzionale di demolizione e ricostruzione del corpo aggiunto.
2. La doglianza è infondata, oltre che carente del momento di sintesi.
2.1. La Corte d’appello ha motivato sulla idoneità dell’intervento di consolidamento ordinato in sede cautelare ad ovviare al pericolo di crollo, sia pure parziale, che i tecnici avevano concordemente ritenuto attuale.
Dopo aver rilevato il carattere approfondito ed articolato della relazione del CTU ing. S., la stessa Corte ha affermato che l’intervento doveva ritenersi circoscritto nei limiti della domanda e nel più generale ambito del criterio di sicurezza minimo, da correlarsi con il pericolo immediato per la stabilità dell’immobile.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente 1 pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.