Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, indicate nell’articolo 1117 del Codice Civile, per la loro funzione necessaria all’uso collettivo, sono assoggettate alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive, salvo diversa convenzione.
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese vanno ripartite in proporzione dell’uso che ciascun condomino può farne.
Le spese relative alla cosa che in alcun modo, per ragioni strutturali o attinenti alla sua destinazione, possano servire ad uno o più condomini non vanno poste a carico di questi ultimi (principio enunciato in motivazione, ai sensi dell’articolo 384 del Cpc).
Sezione II, ordinanza 8 settembre 2021, n. 24166 – Pres D’Ascola
FONTE: IlSole24Ore