Affitto immobile a uso promiscuo: niente deduzione per chi ha un altro studio
La Corte di cassazione disconosce la spettanza della deduzione dei costi per gli immobili a uso promiscuo se il contribuente dispone nel Comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio di arte o professione, a prescindere dal fatto che alcuni locali della stessa unità siano locati ad altri professionisti. Di seguito un estratto dell’ordinanza 31621/2019.
—————-
CORTE DI CASSAZIONE
Sez. V civ., ord. 4.12.2019,
n. 31621
—————-
Rilevato che:
E.P. ricorre con due motivi contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. … della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, in controversia relativa all’impugnativa dell’avviso di accertamento, con cui l’Amministrazione Finanziaria, ai fini Irpef, aveva rettificato il reddito per l’anno di imposta 2009 con la ripresa di costi illegittimamente dedotti, non documentati e non inerenti, ha rigettato l’appello del contribuente, confermando la sentenza della C.T.P. di Roma;
- il contribuente aveva impugnato l’avviso di accertamento deducendo: a) (omissis); b) (omissis); c) l’erronea interpretazione dell’art.54 d.P.R. n. 917/86, con la conseguente esclusione della possibilità di dedurre il 50% della rendita o del canone di locazione dell’immobile adibito ad uso promiscuo (abitazione ed ufficio) per il fatto che il contribuente disponesse di altro immobile, in parte locato ed in parte adibito ad uso professionale esclusivo; d) (omissis);
- con la sentenza impugnata, la C.T.R. del Lazio riteneva che: (omissis); sul punto c), la C.T.P. di Roma avesse correttamente interpretato l’art. 54 d.P.R. n.917/86, ritenendo che la circostanza che il contribuente disponesse di un immobile, in parte locato ad altri professionisti ed in parte adibito ad uso esclusivo della professione, precludesse la possibilità di dedurre il 50% della rendita o del canone di locazione dell’immobile adibito ad uso promiscuo (abitazione ed ufficio);
(omissis)
Considerato che:
(omissis)
- con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’ art.54, comma 3, d.P.R. n.917/86, in relazione all’art.360, comma 1, n.3, c.p.c.; secondo il ricorrente, con la sentenza gravata, la C.T.R., nel condividere quanto sostenuto dal giudice di prime cure, avrebbe erroneamente ritenuto che la circostanza che il contribuente disponesse di un immobile, in parte locato ad altri professionisti ed in parte adibito ad uso esclusivo della professione, precludesse la possibilità di dedurre il 50% della rendita o del canone di locazione dell’immobile adibito ad uso promiscuo (abitazione ed ufficio);
- i motivi, esaminati congiuntamente perché connessi, sono infondati;
(omissis)
- infine, per quanto riguarda il recupero della deduzione del 50% della rendita dell’immobile adibito ad uso promiscuo, l’art.54, comma 3, secondo periodo, d.P.R. n. 917/86, vigente ratione temporis, prevedeva: “Per gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione, è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone”;
- la sentenza impugnata risulta aver fatto corretta applicazione della norma citata, escludendo che il contribuente potesse dedurre il 50% della rendita o del canone di locazione dell’immobile adibito ad uso promiscuo (abitazione ed ufficio), poiché lo stesso disponeva di altro immobile, adibito esclusivamente all’uso professionale e non a quello abitativo, a nulla rilevando che alcuni locali fossero locati ad altri professionisti;
- la deducibilità, infatti, deve intendersi condizionata al fatto che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio della professione, circostanza esclusa nel caso di specie;
- l’avverbio “esclusivamente”, contenuto nella norma in esame, deve leggersi in contrapposizione all’avverbio “promiscuamente, coerentemente con la ratio legis, che evidentemente riconosce una deduzione pari al 50% della rendita catastale nei soli casi in cui il professionista utilizza un bene immobile promiscuamente per l’esercizio dell’attività dell’impresa e per il proprio uso personale o familiare, subordinandola alla condizione che egli non disponga di un altro immobile nello stesso comune, ove svolga esclusivamente l’attività professionale;
(omissis)
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300, per compensi, oltre spese prenotate a debito; (omissis).