[A cura di: Andrea Tolomelli – presidente AbiConf] Va anzitutto precisato che, nell’ambito della generica dicitura in uso nel mondo dell’amministrazione condominiale “Passaggio delle Consegne” sono ricomprese una serie di incombenze necessariamente dovute e conseguenti all’incarico di un nuovo amministratore di condominio, quali:
L’articolo 1129 comma 14 c.c. prescrive chiaramente che, l’amministratore all’atto della nomina e del rinnovo del proprio incarico deve specificare analiticamente, a pena di nullità, gli importi richiesti per l’attività. In quest’ultima elencazione dovrà quindi emergere il compenso afferente alle attività di “passaggio delle consegne”.
Alcuni potrebbero erroneamente ritenere vietati dall’articolo 1129 comma 8 c.c. i suddetti compensi anche ove previsti nelle condizioni di mandato ed accettati dall’assemblea dei condòmini. Invero, l’articolo 1129 comma 8 c.c. prevede esclusivamente che l’amministratore uscente è tenuto al pronto passaggio della documentazione condominiale ed all’esecuzione delle eventuali attività urgenti senza richiesta ulteriori compensi. Tale disposto non vieta compensi per “passaggio delle consegne”, se ed in quanto previsti nel disciplinare di mandato presentato dall’amministratore, bensì pone un limite a richieste di compensi ordinari aggiuntivi quali quelli per periodi non svolti a titolo di “penale” per l’intervenuta revoca dell’incarico o per il tempo corrente tra la nomina del nuovo amministratore ed il giorno di effettivo passaggio della documentazione condominiale allo scopo disincentivare la deplorevole pratica di posticipare il passaggio delle consegne vietato dal disposto che prevede espressamente che alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio.