[A cura di: avv. Rodolfo Cusano] La revoca giudiziale dell’amministratore di condominio spetta anche nel caso in cui sia già cessato dalla carica alla data del provvedimento. È quanto ha stabilito il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quarta sezione civile, articolazione territoriale di Caserta, con provvedimento del 3 agosto 2018.
Con ricorso avente ad oggetto la richiesta di revoca dell’amministratore di condominio ex art 1229 c. c., la Srl…, premessa la sua qualità di proprietaria di immobili facenti parte del condominio di via …, lamentava che l’amministratore in carica si era reso responsabile delle seguenti irregolarità:
1) non aveva provveduto a convocare l’assemblea entro in sei mesi dalla chiusura della gestione annuale;
2) non aveva consegnato gli estratti conto condominiali a seguito di regolare richiesta;
3) aveva disdettato un contratto di appalto con la ditta di pulizia con la conseguenza che delle pulizie si erano occupati i dipendenti del condominio assunti con altri mansioni;
4) aveva installato videocamere senza autorizzazione;
5) ecc.
Si costituiva in giudizio il resistente lamentando la carenza di legittimazione passiva in quanto, a suo dire, la domanda era stata instaurata nei suoi confronti quale amministratore del condominio. Di poi faceva presente che non era stato rispettato l’obbligo della procedura di mediazione e faceva infine presente che sulla domanda vi era carenza di interesse ad agire perché nelle more tra il deposito e la notifica egli aveva presentato le dimissioni dalla carica ed era stato sostituito da altra società.
Rispondeva la difesa dell’istante, precisando che: la domanda nelle sue conclusioni era perfetta perché rivolta alla revoca del sig… in proprio; tanto era confermato anche dalla richiesta sempre in proprio della condanna alle spese. Faceva altresì presente che il ricorso era stato depositato prima che egli rassegnasse le dimissioni, e che le dimissioni dell’amministratore non facevano venir meno l’interesse al ricorso in quanto la revoca dell’amministratore con un provvedimento dell’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 1229 c.c. avrebbe anche determinato l’impossibilità di nominare nuovamente l’amministratore stesso.
Il tribunale adito ha ritenuto, preliminarmente, la corretta installazione del contraddittorio nei confronti dell’amministratore in proprio. E, considerato che al momento del deposito del ricorso egli era ancora tale, ha ritenuto legittimo provvedere sull’istanza atteso che le dimissioni del resistente dall’incarico di amministratore non fanno venir meno l’interesse ad ottenere il provvedimento, dato che lo stesso comporta anche l’ulteriore conseguenza che l’amministratore non potrà più essere nominato.
Nel merito, ha ritenuto fondata la prima motivazione del ricorso introduttivo: in quanto l’articolo 1129 c.c. contiene nell’elencazione delle gravi irregolarità espressamente contemplato dalla norma un ulteriore richiamo: “all’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale”. Inoltre, ha rilevato che l’articolo 1331 c.c., nell’elencare le attribuzioni dell’amministratore, prevede l’obbligo del predetto di redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro 180 giorni.
Il tribunale di S. M. C. Vetere, ha posto a fondamento della decisione di accoglimento del ricorso anche altro recente provvedimento del tribunale di Taranto, 2° sez. del 21 settembre 2015, aderendo così al seguente orientamento giurisprudenziale: “Integra grave irregolarità, e conseguentemente integra comportamento legittimante la revoca giudiziale ex articolo 1129 c.c. la condotta dell’amministratore condominiale che presenti il rendiconto della gestione oltre il termine di 180 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio di riferimento previsto dall’art. 1130, ultimo comma c.c.”. In definitiva ha ritenuto l’omissione in esame un grave inadempimento degli obblighi gravanti, che permane nonostante la circostanza che, successivamente, l’assemblea sia stata convocata ed i bilanci siano stati approvati. Infatti, tale circostanza non è idonea, a dire del tribunale, “a rendere irrilevanti le omissioni poste in essere dall’amministratore, d’altronde se il legislatore ha attribuito legittimazione al singolo condomino, evidentemente ha voluto, in presenza di determinate condotte illegittime dell’amministratore, tutelare ed attribuire valenza alla posizione ed agli interessi del singolo”.
Non si può non condividere l’orientamento giurisprudenziale di cui al decreto in esame in quanto, correttamente, interpreta la volontà del legislatore volta a tutelare le posizioni del singolo condomino in presenza di condotte dell’amministratore che di per sé hanno un carattere di illegittimità assoluta; motivo per il quale ha revocato l’amministratore dalla carica di amministratore del condominio, e, trattandosi di natura sostanzialmente contenziosa del procedimento, lo ha anche condannato alle spese.