Dopo l’approfondimento in materia di condominio come datore di lavoro , ecco il nuovo focus sulla sicurezza in ambito condominiale a cura dell’avvocato Massimiliano Bettoni, dello studio legale MaBe di Milano (www.studiolegalemabe.it).
Questa volta il tema oggetto della trattazione sono i contratti d’appalto nell’ottica delle responsabilità a carico dell’amministratore.
Uno dei degli aspetti più delicati in materia di sicurezza risiede nell’appaltare lavori in condominio. Nel caso in cui il condominio commissioni un appalto di lavori – siano essi edili e ricadano o non ricadano nel campo di applicazione di cantieri temporanei o mobili – l’amministratore ricopre la figura del committente.
Qui va fatta una precisazione di natura giuridico-formale, in quanto l’assemblea, in qualità di organo deliberante per l’effettuazione dei lavori, assume la figura di committente formale, ma è in capo all’amministratore di condominio che sono rivolte le responsabilità penali derivanti in modo sostanziale dalla figura di committente stesso. Pertanto, a seguito di questa precisazione, gli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza sono destinati inevitabilmente a riversarsi nella sfera di competenza e nella figura dell’amministratore di condominio.
Tutti gli obblighi di sicurezza gravano sui datori di lavoro aventi sede operativa nell’edificio. Diversamente, nel caso in cui il condominio commissioni, nella forma di contratto di appalto, lavori edili o di ingegneria civili ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 sui cantieri mobili o temporanei, l’amministratore è necessariamente qualificato come committente, e come tale inevitabilmente assoggettato agli obblighi di cui agli artt. 88 e seguenti del medesimo testo normativo.
L’amministratore di condominio, quale committente di opere edili, è titolare di una posizione di garanzia e, quindi, di una responsabilità che, in caso d’infortunio, potrebbe concorrere con quella dell’appaltatore, come affermato da importanti pronunce della Cassazione: “L’obbligo di cooperazione tra committente e appaltatore (o tra appaltatore e subappaltatore) ai fini della prevenzione antinfortunistica non esige che il committente intervenga costantemente in supplenza dell’appaltatore quando costui, per qualunque ragione, ometta di adottare le misure di prevenzione prescritte; deve tuttavia ritenersi che, quando tale omissione sia immediatamente percepibile (consistendo essa nella palese violazione delle norme antinfortunistiche), il committente, che è in grado di accorgersi senza particolari indagini dell’inadeguatezza delle misure di sicurezza, risponde anch’egli delle conseguenze dell’infortunio eventualmente determinatosi” (Cass. pen. 19 settembre 2006, n. 30857, Sez. IV; Cass. pen. n. 28197/2009).
Nel rapporto di responsabilità civile, il condominio potrebbe essere chiamato a rispondere in maniera in qualche modo solidale con la ditta appaltatrice, come accaduto in una fattispecie affrontata dalla Cassazione, in cui da un danno patito da persona il cui appartamento era stato svaligiato da ladri, introdottivisi attraverso ponteggi installati per il restauro del fabbricato e privi sia di illuminazione che di misure di sicurezza, è stato sancito il principio che potessero essere chiamati a rispondere non solo l’impresa che ha realizzato i ponteggi stessi, ma anche il condominio, allorché risulti che abbia omesso di sorvegliare l’operato dell’impresa appaltatrice, ovvero ne abbia scelta una manifestamente inadeguata per l’esecuzione dell’opera (Cass. 17.3.2009, n. 6435).
L’amministratore, in quanto committente dei lavori, è tenuto – ai sensi dell’art. 26, co. 1, del d.lgs. 81/2008 – a verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. In questi termini si è espressa la Corte di Cassazione Penale, che ha condannato l’amministratore di condominio per aver cagionato la morte di un operaio deceduto a seguito di precipitazione al suolo dal terrazzo dell’immobile condominiale nel quale stava effettuando i lavori, a causa del mancato rispetto delle misure precauzionali. Egli ricopre una posizione di garanzia derivante dall’essere lo stesso committente dei lavori per avere affidato gli stessi all’infortunato (Cfr. Cass. Pen., Sez. 4, 21 settembre 2017, n. 43452).