[A cura di: Fulvio Graziotto – avvocato in Sanremo (Im)]
In tema di tempestività della convocazione per l’assemblea di condominio, non trattandosi di atti giudiziari si applica la regola dell’art. 1335 del Codice Civile in base al quale si presume che essa sia conosciuta nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario.
È quanto emerge dalla sentenza di Cassazione numero 23396/2017, secondo cui, “In caso di contestazione circa la tempestività della convocazione, il condominio è tenuto semplicemente a provare la data in cui la comunicazione è pervenuta all’indirizzo del destinatario, salvo la possibilità di quest’ultimo di provare di non averne avuto notizia senza colpa”.
Avendo la Suprema Corte ricordato che – trattandosi di corrispondenza tra privati – si applica la regola prevista dall’art. 1335 codice civile, è bene richiamare lo stesso, che recita come segue: “La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia”.