In ambito condominiale, oltre ovviamente alla questione superbonus, il tema ad oggi maggiormente dibattuto è quello delle assemblee condominiali (si veda Condominio, sì alle assemblee in presenza. Amministratori: è il tempo delle scelte).
Ora, seppur possa parere anacronistico in un momento in cui c’è sì l’autorizzazione, ma anche la forte difficoltà a convocarle in presenza, un caso specifico è quello rappresentato dalle assemblee nel cosiddetto condominio parziale: chi vi deve partecipare?
Ecco, in tal senso, che cosa ha chiarito nei mesi scorsi la Corte di Cassazione con la sentenza 791/2020.
La fattispecie del condominio parziale, che rinviene il fondamento normativo nell’art. 1123, comma 3, c.c., è automaticamente configurabile “ex lege” tutte le volte in cui un bene risulti, per le sue obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato oggettivamente al servizio e/o al godimento, in modo esclusivo, di una parte soltanto dell’edificio in condominio, rimanendo, per l’effetto, oggetto di un autonomo diritto di proprietà e venendo meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria di tutti i condòmini su quel bene.
Ne consegue che i partecipanti al gruppo non hanno il diritto di partecipare all’assemblea relativamente alle cose di cui non hanno la titolarità e la composizione del collegio e delle maggioranze si modifica in relazione alla titolarità delle specifiche parti oggetto della concreta delibera da adottare.